COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA BRUSCIANESE CLUB AZZURRO – CIRGOMME SPORTING CLUB DEL 25/2/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA BRUSCIANESE CLUB AZZURRO – CIRGOMME SPORTING CLUB DEL 25/2/2012 Il G.S.T., letto il referto arbitrale ed il relativo allegato rileva che, al 40° minuto del secondo tempo, a seguito dello svolgimento di un’azione di gioco si accendeva una rissa fra i giocatori delle due società; rileva, altresì, che l’arbitro dopo aver adottato i provvedimenti ritenuti utili veniva ingiuriato, minacciato e colpito con uno schiaffo da alcuni calciatori della società Bruscianese Club Azzurro. A questo punto l’arbitro, a salvaguardia della propria incolumità riteneva che non vi fossero più le condizioni per continuare la gara e ne decretava la sospensione definitiva. Per tali motivi, dovendo ascrivere la responsabilità della sospensione della gara al comportamento violento dei calciatori della società Bruscianese Club Azzurro, in applicazione dell’art. 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla società Bruscianese Club Azzurro la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggi odi 0-3. In ordine ai provvedimenti a carico dei singoli e delle società rimanda alla camicia di gara.
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