COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 80. DELIBERA C.D.T – RECLAMO TURTLES CASAPESENNA – GARA RISCATTO FRATTESE /TURTLES CASAPESENNA DELL’11.12.2011 – 2ª CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 80. DELIBERA C.D.T – RECLAMO TURTLES CASAPESENNA – GARA RISCATTO FRATTESE /TURTLES CASAPESENNA DELL’11.12.2011 – 2ª CAT. La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Deve premettersi che la squalifica, a carico dell’allenatore, sig. Ambrosino Vincenzo, era stata erroneamente pubblicata, sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 15.12.2011 del C.R. Campania, alla pag. 1219, come inflitta fino all’11.03.2012 e che, sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 26.01.2012 del C.R. Campania, alla pag. 1646, essa era stata rettificata, a mezzo di erratacorrige, fino all’11.04.2012, così come determinata dal Giudice Sportivo Territoriale. L’impugnazione, dunque, deve – sotto il profilo sostanziale – intendersi riferita alla sanzione, come determinata a seguito della doverosa errata-corrige. Tanto premesso, questa C.D.T. giudica che il ricorso di seconda istanza della società debba trovare parziale accoglimento, con la riduzione dell’impugnata sanzione a tutto il 25.03.2012. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Turtles Casapesenna, di ridurre al 25.03.2012 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Ambrosino Vincenzo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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