COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 81. DELIBERA C.D.T – RECLAMO C.U.S. AVELLINO C5 – GARA C.U.S. AVELLINO C5 / NAPOLI LEPANTO DEL 21.01.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 01 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 81. DELIBERA C.D.T – RECLAMO C.U.S. AVELLINO C5 – GARA C.U.S. AVELLINO C5 / NAPOLI LEPANTO DEL 21.01.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1 La C.D.T, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, il comportamento tenuto dal calcettista Giusti Vincenzo, ben descritto nella sua manifestazione concreta del direttore di gara, è limitata ad un episodio singolo e non configura la fattispecie dell’ingiuria nei confronti del medesimo arbitro. Quanto al “tentativo di aggressione”, come qualificato dal direttore di gara nel suo referto, esso, ad avviso di questa C.D.T., non è connaturato da atti idonei a determinare la sanzione, nella misura quantificata dal Giudice di prime cure. Sulla base del principio, costantemente osservato da questa C.D.T., della corrispondenza della sanzione all’effettiva gravità della violazione disciplinare, la squalifica inflitta dal G.S.T. deve, dunque, essere ridotta a sei giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Cus Avellino C5, di ridurre a sei giornate di gara la squalifica a carico del calcettista, sig. Giusti Vincenzo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata
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