COMITATO REGIONALE LAZIO ¨C STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¨C Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N¡ã 152/LND del 23/2/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DOPOLAVORO FERROVIARIO – MUNICIPIO ROMA III

COMITATO REGIONALE LAZIO ¨C STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 ¨C Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N¡ã 152/LND del 23/2/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DOPOLAVORO FERROVIARIO - MUNICIPIO ROMA III Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rileva quanto segue. L'arbitro,sul rapporto di gara e successivo supplemento, dichiara che al 20mo del secondo tempo, a causa delle continue minacce da parte dei tesserati della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO, proseguiva la gara "pro forma", temendo per la propria incolumità. Da una attenta lettura del rapporto arbitrale, si possono cos¨¬ riportare i fatti accaduti. - Al 13mo , l'arbitro ammoniva il calciatore SYLA ADEM (DOPOLAVORO FERROVIARIO) per simulazione. - Alla fine del primo tempo, il suddetto calciatore entrava indebitamente all'interno dello spogliatoio arbitrale ed invitava il direttore di gara a non segnalare l'ammonizione sul referto ed in modo "beffardo" gli afferrava una guancia con un forte pizzicotto. L'arbitro impaurito delle minacce, non ha preso alcun provvedimento disciplinare a carico del suddetto calciatore. - Al 2¡ã minuto del secondo tempo, l'arbitro assegna un calcio di rigore a favore della squadra MUNICIPIO ROMA 3 che realizzava. In questa circostanza, in segno di protesta, il calciatore MARINO ALESSIO (DOPOLAVORO FERROVIARIO) appoggiava la testa sulla fronte dell'arbitro, intimidendolo e rivolgendogli gravi espressioni minacciose. Anche in tale circostanza, l'arbitro non assumeva alcun provvedimento disciplinare a carico del tesserato. - Al 18mo del secondo tempo, il direttore di gara assegnava un secondo calcio di rigore a favore della Società MUNICIPIO ROMA 3, la reazione dei tesserati della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO in particolare il già noto MARINO ALESSIO lo spingeva ed i calciatori GALDELLI TIZIANO e RONCHETTA DAVIDE lo aggredivano verbalmente. In quest'ultima circostanza, l'arbitro informava il capitano della Società MUNICIPIO ROMA 3 che la gara l'avrebbe proseguita "pro forma". Questo Organo Giudicante, pur biasimando tali atti di violenza nei confronti dell'arbitro, ritiene che la gara non ha avuto regolare svolgimento, in quanto lo stesso, non ha provveduto all'espulsione prima del calciatore SYLA ADEM del DOPOLAVORO FERROVIARIO (che avrebbe dovuto comminare nel corso dell'intervallo), successivamente quella del calciatore MARINO ALESSIO (DOPOLAVORO FERROVIARIO) al 2¡ã minuto del secondo tempo, per atteggiamento intimidatorio nei confronti dello stesso. Si ritiene, inoltre, che l'arbitro non pu¨° sentirsi intimorito per le minacce subite, avendo lo stesso concesso ben due calci di rigore a favore della Società MUNICIPIO ROMA 3; al 2 minuto e al 18mo del secondo tempo. © Considerato quanto sopra riportato, non sussistevano le condizioni per sospendere la gara. Infatti, come recita la Regola 5 del Regolamento del Gioco del Calcio: "Prima di adottare tali eccezionali decisioni, l'arbitro - se le circostanze lo consentono - deve porre in essere tutte le misure in suo potere". Pertanto, questo Giudice Sportivo, avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 del C.G.S. DELIBERA di annullare il provvedimento di proseguimento della gara "pro forma".Di comminare alla Società DOPOLAVORO FERROVIARIO l'ammenda di Euro 150. Di squalificare i calciatori della Società DOPOLAVORO FERROVIARIO: SYLA ADEM fino al 30.6.2012 MARINO ALESSIO fino al 31.5.2012 GALDELLI TIZIANO per due gare effettive RONCHETTA DAVIDE per due gare effettive. Si trasmettono gli atti al Comitato Regionale Lazio per la ripetizione della gara.
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