COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/LND del 01/03/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ MENTANA 1947 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 139 DEL 2.2.2012 (Gara: PASSO CORESE 1936 – MENTANA 1947 del 29.1.2012 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157/LND del 01/03/2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MENTANA 1947 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA
DELLA GARA A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL
COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 139 DEL 2.2.2012
(Gara: PASSO CORESE 1936 – MENTANA 1947 del 29.1.2012 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società MENTANA 1947, contestando le decisioni del
Giudice di primo grado, deduce di non aver avuto alcuna responsabilità per la sospensione
dell’incontro e chiede il ripristino del risultato sul campo ed in via subordinata la ripetizione della
gara;
sentita, come da richiesta, la Società ricorrente, la quale, in sede di audizione, ha chiesto anche di
infliggere la penalizzazione della perdita della gara nei confronti della società PASSO CORESE
1936, responsabile, a suo dire, della sospensione dell’incontro dovuta all’aggressione da parte di
giocatori della squadra avversaria ai danni di un proprio calciatore SEBASTIANI ANDREA;
letti gli atti ufficiali, dai quali si desume che l’episodio dell’aggressione al SEBASTIANI e la zuffa tra
calciatori di entrambe le squadre si sono verificati senza soluzione di continuità, per cui la causa
della mancata regolare conclusione della gara va ricondotta alla sanzione conseguente al
parapiglia creatosi e non all’episodio riguardante il SEBASTIANI;
sentito l’arbitro il quale, in sede di supplemento di referto, ha confermato di avere sospeso
l’incontro a seguito del tafferuglio che coinvolgeva molti calciatori delle due squadre.
Ritenuta, quindi, corretta la decisione del Giudice di prime cure di infliggere la punizione della
perdita della gara ad ambedue le squadre che, a seguito degli episodi descritti, contavano un
numero di calciatori in campo inferiore al minimo consentito.
Considerate alla luce di quanto sopra, insussistenti le doglianze della reclamante, questa
Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società MENTANA 1947 e, per l’effetto, di confermare le
decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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