COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 157/LND del 01/03/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. TECHNA FERENTUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 150 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLA RICORRENTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 133 DEL 25.1.2012 (Gara: NUOVA CIRCE – TECHNA FERENTUM del 22.1.2012 – Campionato Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 157/LND del 01/03/2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA A.S.D. TECHNA FERENTUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
AMMENDA DI € 150 CON OBBLIGO DI RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLA
RICORRENTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO
CON C.U. N. 133 DEL 25.1.2012
(Gara: NUOVA CIRCE – TECHNA FERENTUM del 22.1.2012 – Campionato Promozione)
La Società in epigrafe, con il reclamo in titolo, intende contestare il provvedimento sopracitato del
Giudice Sportivo, asserendo che alcuna responsabilità può essere ascritta ai suoi tesserati,
accusati di aver danneggiato parti idrauliche dello spogliatoio che l’aveva ospitata in occasione
della gara in argomento.
Prosegue la reclamante, affermando che non soltanto non fu effettuato alcun controllo da parte
della terna arbitrale preventivamente all’ingresso nel locale, né successivamente all’uscita dei
componenti la squadra TECHNA FERENTUM, con ciò significando l’impossibilità di poter provare
l’attribuzione ad essi dell’accaduto.
Peraltro, continua la Società, qualora il danneggiamento fosse realmente accaduto ad opera dei
suoi tesserati, certamente un Dirigente della Società ospitante lo avrebbe fatto loro notare, visto
che la gran parte di essi, è rimasta, a fine gara, per oltre mezz’ora nello spazio antistante gli
spogliatoi.
Questa Commissione, nel corso dell’esame degli atti ufficiali, ha inteso ascoltare il direttore di gara
il quale, nel confermare di non aver verificato lo stato degli spogliatoi prima dell’inizio dell’incontro,
in quanto già occupati dagli atleti ospiti, ha comunque dichiarato che, al termine della gara, prima
di abbandonare l’impianto, invitato dal un dirigente della NUOVA CIRCE, ha potuto constatare che
erano sparse in terra n. 2 cipolle di doccia e divelti / piegati parti dei tubi di collegamento
dell’acqua, come peraltro poi evidenziato, seppur in maniera più generica, nel rapporto di gara.
Per quanto sopra esposto, questa Commissione trae il convincimento che i danneggiamenti siano
stati opera degli ultimi occupanti in quanto, è del tutto evidente che, qualora la anomala situazione
rilevata a fine gara, fosse stata vigente sin dall’inizio, i tesserati della Società ospite lo avrebbero
fatto notare immediatamente alla terna ufficiale, nella considerazione che frammenti di materiale
metallico in terra avrebbero comportato pericolo per l’incolumità delle persone e nondimeno quello
stato di cose non avrebbe consentito, o comunque avrebbe consentito con difficoltà, di provvedere
ad una completa operazione di igiene personale a fine gara, agli atleti protagonisti di un
avvenimento agonistico.
Tutto ciò premesso, valutando assolutamente non probanti le argomentazioni addotte dalla
reclamante e pienamente pertinenti i provvedimenti del Giudice di primo grado, questa
Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo della A.S.D. TECHNA FERENTUM e per l’effetto conferma l’ammenda di
€ 150 e l’obbligo di risarcimento dei danni, ove richiesti e documentati.
La tassa reclamo va incamerata.
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