COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 60 – Reclamo ADC Santo Stefano 2005 avverso la squalifica del calciatore Fabio Labricciosa fino al 30.6.2013. Gara Santo Stefano – Carlin’s Boys del 29.1.2012 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 41 del 2.2.2012.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 01/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 60 - Reclamo ADC Santo Stefano 2005 avverso la squalifica del calciatore Fabio Labricciosa fino al 30.6.2013. Gara Santo Stefano - Carlin's Boys del 29.1.2012 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 41 del 2.2.2012. Espulso al 48º del s.t., poiché dopo essersi alzato dalla panchina raggiungeva il direttore di gara colpendolo con una testata senza arrecargli danni o conseguenze lesive; nel contempo rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose all'indirizzo del medesimo direttore di gara. Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica fino al 30 giugno 2013 al calciatore Fabio Labricciosa. Ha proposto opposizione al provvedimento l’ADC Santo Stefano 2005 con reclamo ritualmente proposto nel quale lamenta ed eccepisce l’eccessività della sanzione perché il gesto è da considerarsi più plateale che “originato da una volontà di ferire”, perciò chiede che la punizione sia equamente ridotta. Ritiene questa Commissione che dalla lettura degli atti non emergano elementi che possano indurre ad accogliere favorevolmente il reclamo. Il gesto compiuto dal calciatore Labricciosa, sostante in panchina, denota premeditazione e racchiude una notevole potenzialità lesiva, anche se, fortunatamente, l’arbitro non ha subito alcuna conseguenza. La squalifica va pertanto confermata nella misura inflitta in primo grado e la tassa, non versata e addebitata in conto, va incamerata. In tal senso la C.D. delibera.
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