COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società RONDO’ DINAMO Camp. 1° Categoria Girone L Gara tra Rondò Dinamo / Concorezzese del 29-01-2012 C.U. n. 37 del CRL datato 2-02-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 23/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società RONDO’ DINAMO Camp. 1° Categoria Girone L Gara tra Rondò Dinamo / Concorezzese del 29-01-2012 C.U. n. 37 del CRL datato 2-02-2012 La società RONDO’ DINAMO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore MESITI Stefano per un totale di quattro gare, lamentando che il calciatore squalificato non avrebbe mantenuto un comportamento gravemente e ripetutamente offensivo nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini rileva che dal rapporto arbitrale emerge con tutta chiarezza che il calciatore Mesiti Stefano, ammonito durante la gara per un contrasto con un avversario, al termine della gara si è rivolto all’arbitro chiedendogli di non menzionare l’ammonizione in quanto sarebbe stato squalificato per recidiva in ammonizione IV infrazione la giornata successiva e proferiva espressioni offensive nei confronti dello stesso. Considerata la dinamica dei fatti la sanzione comminata dal GS nei confronti del Mesiti Stefano della squalifica per tre gare merita di essere confermata. Tuttavia, verificato che sul CU il giocatore Mesiti Stefano risulta essere squalificato per complessive quattro gare, considerata la squalifica per l'ammonizione in recidiva, questa Commissione ritiene di lievemente mitigare la sanzione in complessive tre gare. Questa Commissione pertanto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE a tre gare la squalifica comminata al giocatore MESITI Stefano. Si dispone l’accredito della tassa se versata.
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