COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 01 Marzo 2102 Delibera del Giudice Sportivo • gara del 26/ 2/2012 LULESE – TONARA
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 01 Marzo 2102
Delibera del Giudice Sportivo
• gara del 26/ 2/2012 LULESE - TONARA
Il Giudice Sportivo,
-letto il referto arbitrale;
- rilevato che al 46° del 2°tempo (erano stati assegnati 5 minuti di
recupero), dopo che l'arbitro ha notificato il provvedimento di espulsione
al giocatore Piras Arturo Franco della società Lulese e, successivamente,
al giocatore Calia Marcello, sempre della Lulese, una ventina di
sostenitori della stessa società entravano all'interno del terreno
di gioco e si dirigevano verso l'arbitro;
-rilevato che al quel punto intervenivano due carabinieri in servizio di
ordine pubblico e il Presidente della società Lulese, che fermavano i
facinorosi;
-rilevato che, dopo circa 3 minuti, il terreno di gioco veniva sgomberato,
ma molti sostenitori della Lulese sostavano minacciosamente nel
campo per destinazione, così come i giocatori della stessa società in
precedenza espulsi;
-rilevato che a quel punto l'arbitro riprendeva il gioco solo "pro forma",
ritenendo che non vi fossero più le condizioni per portare a termine
regolarmente la gara e temendo inoltre per la propria incolumità
personale;
-rilevato che, mentre rientrava negli spogliatoi accompagnato da due
carabinieri, l'arbitro veniva colpito alle spalle e alla schiena da due
pugni sferrati da un sostenitore non identificato della società Lulese
(della quale indossava la tuta sociale), e veniva inoltre fatto oggetto
di gravi minacce, insulti, sputi e lancio di noccioline, che lo attingevano
in testa e nel corpo;
-rilevato che, raggiunti gli spogliatoi, l'arbitro era costretto a
rimanere al loro interno sino alle ore 18.30, giacchè all'esterno i
sostenitori della Lulese continuavano ad inveire nei suoi confronti, e
che poteva lasciare l'impianto sportivo solo scortato dai carabinieri;
-rilevato che lo stesso direttore di gara trovava la propria autovettura
danneggiata da rigature in entrambi i lati e che, successivamente
visitato al pronto Soccorso dell'Ospedale di Bosa, gli venivano
diagnosticati 4 giorni di cura s.c. per le lesioni precedentemente
cagionategli;
-ritenuto che l'arbitro, in considerazione dei gravi fatti verificatisi,
abbia correttamente portato a termine la gara solo "pro forma" ai
sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F. e che la responsabilità per tali fatti
debba essere attribuita alla società Lulese;
DELIBERA
-di infliggere alla società Lulese la sanzione sportiva della perdita
della gara col punteggio di 0-3 e l'ammenda di euro 500,00.
-di porre a carico della società Lulese i danni subiti dal direttore
di gara.