COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 01 Marzo 2102 Delibera del Giudice Sportivo • gara del 26/ 2/2012 LULESE – TONARA

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 01 Marzo 2102 Delibera del Giudice Sportivo • gara del 26/ 2/2012 LULESE - TONARA Il Giudice Sportivo, -letto il referto arbitrale; - rilevato che al 46° del 2°tempo (erano stati assegnati 5 minuti di recupero), dopo che l'arbitro ha notificato il provvedimento di espulsione al giocatore Piras Arturo Franco della società Lulese e, successivamente, al giocatore Calia Marcello, sempre della Lulese, una ventina di sostenitori della stessa società entravano all'interno del terreno di gioco e si dirigevano verso l'arbitro; -rilevato che al quel punto intervenivano due carabinieri in servizio di ordine pubblico e il Presidente della società Lulese, che fermavano i facinorosi; -rilevato che, dopo circa 3 minuti, il terreno di gioco veniva sgomberato, ma molti sostenitori della Lulese sostavano minacciosamente nel campo per destinazione, così come i giocatori della stessa società in precedenza espulsi; -rilevato che a quel punto l'arbitro riprendeva il gioco solo "pro forma", ritenendo che non vi fossero più le condizioni per portare a termine regolarmente la gara e temendo inoltre per la propria incolumità personale; -rilevato che, mentre rientrava negli spogliatoi accompagnato da due carabinieri, l'arbitro veniva colpito alle spalle e alla schiena da due pugni sferrati da un sostenitore non identificato della società Lulese (della quale indossava la tuta sociale), e veniva inoltre fatto oggetto di gravi minacce, insulti, sputi e lancio di noccioline, che lo attingevano in testa e nel corpo; -rilevato che, raggiunti gli spogliatoi, l'arbitro era costretto a rimanere al loro interno sino alle ore 18.30, giacchè all'esterno i sostenitori della Lulese continuavano ad inveire nei suoi confronti, e che poteva lasciare l'impianto sportivo solo scortato dai carabinieri; -rilevato che lo stesso direttore di gara trovava la propria autovettura danneggiata da rigature in entrambi i lati e che, successivamente visitato al pronto Soccorso dell'Ospedale di Bosa, gli venivano diagnosticati 4 giorni di cura s.c. per le lesioni precedentemente cagionategli; -ritenuto che l'arbitro, in considerazione dei gravi fatti verificatisi, abbia correttamente portato a termine la gara solo "pro forma" ai sensi dell'art. 64 delle N.O.I.F. e che la responsabilità per tali fatti debba essere attribuita alla società Lulese; DELIBERA -di infliggere alla società Lulese la sanzione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3 e l'ammenda di euro 500,00. -di porre a carico della società Lulese i danni subiti dal direttore di gara.
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