COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 01 Marzo 2102 Delibere della Commissione Disciplinare CUS SASSARI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 24 del 09.02.2012. Gara Wilier / Cus Sassari del 05.02.2012.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 35 del 01 Marzo 2102
Delibere della Commissione Disciplinare
CUS SASSARI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Sassari)
Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. 24 del 09.02.2012.
Gara Wilier / Cus Sassari del 05.02.2012.
La Società Cus Sassari ha proposto reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara inflitta alla stessa società in relazione ai fatti accaduti in data 05.02.2012.
Con l’impugnata decisione il Giudice Sportivo, sulla scorta del referto arbitrale e del supplemento allegato, rileva:
- successivamente all’espulsione del giocatore del Cus Sassari Piseddu Roberto, sostenitori delle due squadre riuscivano ad entrare in campo a causa delle strutture fatiscenti;
- veniva lanciata in campo, da parte dei tifosi della Wilier, una pedana in legno di due metri x due, senza peraltro colpire alcuno;
- il parapiglia creatosi in campo costringeva i calciatori di entrambe le società a correre verso gli spogliatoi, tranne tre per parte, che tentavano di allontanare i tifosi e riportare la calma;
- l’arbitro cercava di interpellare i due capitani non riuscendovi perché gli spettatori si spostavano all’ingresso degli spogliatoi, aspettando i giocatori presumibilmente per passare a vie di fatto;
- l’arbitro, vista l’impossibilità di portare a termine la gara, sospendeva definitivamente la stessa al 24° minuto del secondo tempo.
Analogo provvedimento della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3 veniva assunto a carico della società Wilier.
La reclamante, pur biasimando gli episodi accaduti (provocato da un atto di violenza del proprio giocatore Piseddu Roberto a danno di un giocatore della Wilier) ritiene la sanzione della perdita della gara assunta a proprio carico del tutto ingiustificata, e ne chiede la revoca. Assume, in proposito, che l’invasione di campo ed i disordini furono provocati da un tifoso della società Wilier, favoriti dalla mancanza di custodia dei varchi di accesso al campo, senza che possa perciò ravvisarsi alcuna responsabilità a carico della società Cus Sassari.
La Commissione ha convocato l’arbitro a chiarimenti. Egli ha confermato integralmente il proprio referto, ed ha altresì richiamato, come causa scatenante dei disordini, il grave atto di violenza consistito nella forte testata inferta dal giocatore del Cus Sassari a danno di un avversario.
Egli ha altresì confermato l’episodio consistito nel lancio di una pedana all’interno del terreno di gioco, da parte dei tifosi della società ospitante. Lo stesso direttore di gara ha infine precisato che i disordini che lo indussero a decretare la fine dell’incontro fu dovuta all’ingresso in campo dei tifosi di entrambe le squadre, e che tale decisione si rese necessaria per evitare possibili ulteriori atti di violenza.
Sulla scorta di tali precisazioni risulta quindi confermata la responsabilità ascritta a carico della società Cus Sassari, e con essa le ragioni della sanzione inflitta a suo carico, rappresentata dalla perdita dell’incontro per 0 a 3, al pari di quella adottata in danno della società antagonistica.
Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo.
Dispone l’addebito della tassa.
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