COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 157/A Società A.S.D. Folgore Selinunte (Tp) avverso squalifica per tre gare del calciatore Italia Antonino – Gara Eccellenza Gir.B A.S.D. Città di Terrasini / A.S.D. Folgore Selinunte del 19/02/2012 – C.U. 335 LND del 21/02/2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 157/A Società A.S.D. Folgore Selinunte (Tp) avverso squalifica per tre gare del calciatore Italia Antonino – Gara Eccellenza Gir.B A.S.D. Città di Terrasini / A.S.D. Folgore Selinunte del 19/02/2012 – C.U. 335 LND del 21/02/2012 La società A.S.D. Folgore Selinunte ha inoltrato rituale appello avverso la squalifica indicata in epigrafe sostenendo che i calciatori della ricorrente erano stati ripetutamente insultati ed intimiditi dagli avversari e che l’Italia Antonino, insultato e minacciato da un avversario, si era solo limitato a reciproci strattonamenti senza mettere in atto alcun gesto violento. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Nel referto dell’arbitro è chiaramente riportata l’espulsione del calciatore Italia Antonino perché al 50’ del 2^ tempo l’assistente arbitrale segnalava che lo stesso colpiva con una testata un calciatore avversario, a gioco fermo. Dunque, al di là delle assunzioni sostenute dalla ricorrente, rimane innegabile che il fatto violento contestato sia avvenuto così come riportato in referto, ragione per cui appare misurata la sanzione determinata dal Giudice di prime cure. P.Q.M. La Commissione respinge l’appello proposto dalla Società A.S.D. Folgore Selinunte e, per l’effetto. Con addebito della dovuta tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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