COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.134/A Appello personale del sig. Zinna IVAN (allenatore del Green Team) avverso l’inibizione fino al 30.06.2012 – Gara Campionato C5 serie C2 Gir. D Green Team / Notinese del 04/02/2012 – C.U. n.305/36C5 del 07/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.134/A Appello personale del sig. Zinna IVAN (allenatore del Green Team) avverso l’inibizione fino al 30.06.2012 - Gara Campionato C5 serie C2 Gir. D Green Team / Notinese del 04/02/2012 – C.U. n.305/36C5 del 07/02/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare il sig. Zinna Ivan ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto. In particolare il reclamante con il suddetto appello nega i fatti addebitatigli riferendo di non avere mai strattonato il direttore di gara e di avergli solo toccato la spalla in forma amichevole al fine di attrarre la sua attenzione per avere chiarimenti in ordine all’espulsione di un suo calciatore, il quale con il suo comportamento aveva creato un momento di tensione all’interno del campo. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince in maniera chiara ed inequivocabile che il sig. Zinna Ivan, allenatore del Green Team, andava incontro all’arbitro e trattenendolo e tirandolo per la maglia gli gridava che non si faceva minacciare dentro casa. Una volta divincolatosi dalla presa il direttore di gara gli notificava il provvedimento di allentamento ma il predetto si rifiutava di lasciare il terreno di giuoco continuando a tenere un comportamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, ritardando in tal maniera la ripresa del giuoco che avveniva dopo circa due minuti e ciò a seguito dell’intervento di altro dirigente della medesima società che convinceva lo Zinna ad abbandonare il terreno. Le considerazioni difensive espresse anche in udienza, evidenziano tuttavia a ragione una limitata capacità offensiva ed ostruzionistica nel comportamento assunto dal predetto talchè può pervenirsi ad una riduzione della sanzione secondo quanto precisato in dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto appello inibisce il sig. Zinna Ivan sino al 31 maggio 2012 Senza addebito di tassa.
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