COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n. 148/A A.S. CITTA’ DI BAGHERIA (PA) avverso squalifica calciatore Mancuso Marcello Antonino per 4 gare – Gara Promozione Città di Bagheria / Aspra del 05/02/2012 – C.U. N° 313 del 09/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n. 148/A A.S. CITTA' DI BAGHERIA (PA) avverso squalifica calciatore Mancuso Marcello Antonino per 4 gare - Gara Promozione Città di Bagheria / Aspra del 05/02/2012 – C.U. N° 313 del 09/02/2012. Con appello ritualmente proposto la Società appellante chiede l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione irrogata al proprio tesserato, sostenendo, qui molto in sintesi, che “la violenza che si imputa al calciatore Mancuso è stata in effetti commessa dal portiere avversario che ha lasciato la sua porta per correre all'altezza della bandierina posta nella parte opposta del campo, iniziando a menare le mani...”. Sentito in udienza, il rappresentante della Società appellante ha insistito nella versione fornita nei motivi di appello e nelle relative richieste. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. Allo stesso modo, ai fini sanzionatori, può prendersi in considerazione la segnalazione di condotta violenta proveniente dal commissario di campo (ex art. 35 n° 4, 1.4 C.G.S.). Ai sensi del regolamento di disciplina non sono di contro ammesse fonti di prova quale la richiesta di testimonianza da parte del calciatore avversario, avanzata in questo caso dalla Società appellante. Tale richiesta va perciò rigettata. Nel rapporto del direttore di gara, così come in quello redatto dal Commissario di campo, è dato leggere chiaramente della mini rissa che si scatenava durante il secondo tempo, tra alcuni giocatori di entrambe le squadre. Il calciatore Mancuso Marcello Antonio, fatto oggetto del provvedimento disciplinare impugnato, risulta precisamente identificato dagli ufficiali di gara ed a suo carico viene attribuito dall'arbitro l'atto del colpire “con pugni e calci diversi giocatori della società Aspra”. Il commissario di campo evidenzia allo stesso modo che il portiere titolare del Città di Bagheria (il Mancuso) e il n° 6 dell'Aspra “si mettevano le mani addosso” dal che si creava un capannello di calciatori, fino all'intervento del direttore di gara che espelleva i responsabili della mini rissa dal terreno di gioco. Tutti, sia detto per inciso, sanzionati dal Giudice sportivo territoriale allo stesso modo, con la squalifica per quattro gare. Per tutto quanto sopra non può porsi in alcun dubbio che si sia trattato di ripetuti atti di violenza in danno di avversari, posti in essere dal calciatore Mancuso Marcello; tale comportamento risulta adeguatamente sanzionato e non si ravvisa pertanto l'opportunità della riduzione richiesta dalla appellante, trattandosi peraltro, lo si ripete, di sanzione in linea con quelle rispettivamente assunte a carico degli altri contendenti. P.Q.M. Dispone respingersi l'appello come sopra proposto dalla Società A.S. Città di Bagheria; Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata, pari a € 130,00.
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