COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n. 154/A C.U.S. D. CITTA’ DI CAPACI (PA) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, inibizione al dirigente accompagnatore Sig. Nicosia Salvatore fino al 15/03/2012 e squalifiche calciatori Drago Gabriele e Lo Cascio Ignazio per una gara – Gara campionato giovanissimi regionali – Città di Capaci / Folgore Selinunte del 04/02/2012 – C.U. N° 325/sgs82 del 16.02.2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n. 154/A C.U.S. D. CITTA' DI CAPACI (PA) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, inibizione al dirigente accompagnatore Sig. Nicosia Salvatore fino al 15/03/2012 e squalifiche calciatori Drago Gabriele e Lo Cascio Ignazio per una gara - Gara campionato giovanissimi regionali – Città di Capaci / Folgore Selinunte del 04/02/2012 – C.U. N° 325/sgs82 del 16.02.2012 Con tempestivo appello proposto dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società C.U.S. D Città di Capaci, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in oggetto, sostenendo l'avvenuta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 IV comma ultimo periodo del CGS, risultando ancora sub judice altra decisione in relazione alla gara Mazara Calcio / Città di Capaci, nella quale i suddetti calciatori Drago e Lo Cascio avrebbero dovuto scontare le squalifiche loro inflitte. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue: Secondo il disposto dell'art. 22 n° 4 del CGS “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della Giustizia sportiva”. Nel caso in specie la Società Città di Capaci ha avuto assegnata persa la gara Mazara Calcio /Città di Capaci per mancata presentazione, decisione peraltro confermata in questo C.U. con decisione assunta nel procedimento n° 126/A. Non trattasi pertanto di gara annullata, per la quale sarebbe invece applicabile il disposto dell'art. 22 n° 4 ultimo periodo, che recita che “Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”. Ne consegue il rigetto dell'appello in questione e la conferma dei provvedimenti tutti assunti dal Giudice Sportivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo pari a € 62,00
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