COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.155/A Appello dello S.C. Trapani (TP) avverso la squalifica fino all’11.02.2016 calciatore Spalla Filippo – Gara Cat. Giovanissimi Regionali Girone A Folgore Selinunte / S. C. Trapani del 12/02/2012 – C.U. n.352/SGS del 16/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.155/A Appello dello S.C. Trapani (TP) avverso la squalifica fino all’11.02.2016 calciatore Spalla Filippo - Gara Cat. Giovanissimi Regionali Girone A Folgore Selinunte / S. C. Trapani del 12/02/2012 – C.U. n.352/SGS del 16/02/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la società S.C. Trapani, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto. In particolare la società reclamante con il suddetto appello, pur ammettendo i fatti addebitati al proprio calciatore, chiede una riduzione della sanzione in considerazione del fatto che gli avvenimenti sarebbero del tutto casuali non essendo l’arbitro oggetto della contestazione ma un calciatore avversario e che solo per mera casualità quest’ultimo sia stato prima attinto da uno sputo e, solo successivamente, colpito da un calcio. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince che il calciatore Spalla Filippo “dopo il triplice fischio sputava nei confronti del direttore di gara attingendolo al collo e nel contempo lo insultava. A seguito della notifica dell’espulsione lo Spalla colpiva il direttore di gara con un forte calcio alla coscia con la conseguenza che il direttore di gara rimaneva dolorante a terra. Lo stesso dopo essere stato soccorso dai dirigenti di entrambe le squadre rientrava nello spogliatoio senza ulteriori conseguenze.” In relazione a quanto sopra non trova alcun riscontro la tesi difensiva della reclamante circa la fortuità dell’aggressione. Pur nella gravità del fatto in sé, questa Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione, così come applicata dal giudice di prime cure, vada comunque rideterminata come in dispositivo in relazione alla giovane età del calciatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell’appello proposto ridetermina la squalifica inflitta al calciatore Spalla Filippo fino al 31 luglio 2015. Per l’effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo.
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