COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.123/A Appello dello ASD FIUMEFREDDESE (Ct) avverso la squalifica fino al 05/03/2012 dirigente Gagliardotto Salvatore – Campionato Promozione Girone C Gara Fiumefreddese – Spar Calcio del 01/02/2012 – C.U. n.303 del 03/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.350 del 28.02.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.123/A Appello dello ASD FIUMEFREDDESE (Ct) avverso la squalifica fino al 05/03/2012 dirigente Gagliardotto Salvatore - Campionato Promozione Girone C Gara Fiumefreddese – Spar Calcio del 01/02/2012 – C.U. n.303 del 03/02/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la ASD Fiumefreddese, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto. In particolare la società reclamante con il suddetto appello pur ammettendo i fatti addebitati al proprio dirigente chiede la revoca della sanzione in considerazione del fatto che gli avvenimenti sarebbero da addebitare a persona diversa dal Gagliardotto. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince in maniera chiara ed inequivocabile che il comportamento per cui il giudice di prime cura ha inflitto la sanzione al Gagliardotto sia ascrivibile allo stesso essendo stato identificato con precisione dai componenti la terna arbitrale. Inoltre la sanzione inflitta dal giudice di prime cure è congrua in relazioni ai fatti addebitati e non pare suscettibile di alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello Per l’effetto dispone di addebitare la tassa reclamo di e 130,00 non versata.
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