COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/ 2/2012 CALCIO PALAGIANO – SANTERAMO
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 12/ 2/2012 CALCIO PALAGIANO - SANTERAMO
Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che l'ACD SANTERAMO proponeva reclamo avverso il risultato della gara in oggetto imputando alla
Società resistente la posizione irregolare del tesserato DI PIERRO Vincenzo nato il 3.7.1996, schierato in
campo senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'art. 34 comma 3 delle NOIF;
- che la reclamante concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore;
- che la resistente faceva pervenire proprie deduzioni chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma del
risultato della gara;
- che a seguito degli accertamenti svolti da questo Giudice il calciatore DI PIERRO risulta essere stato
schierato in campo ancorché privo della preventiva autorizzazione di cui all'art. 34 delle NOIF non avendo
ancora compiuto il 16º anno di età;
- che pertanto il predetto giocatore si trovava in posizione irregolare; tanto premesso,visto ed applicato
l'art.17 comma 5 CGS
D E L I B E R A
di accogliere il reclamo proposto dalla ACD SANTERAMO e per l'effetto di non addebitare la relativa tassa a
carico dell'istante;
di comminare a carico della Società CALCIO PALAGIANO la punizione sportiva della perdita della gara con
il risultato di 0 - 3 in favore della ACD SANNTERAMO