COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 2/2012 STELLA ROSSA NARDO – ANSPI N.S.FATIMA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/ 2/2012 STELLA ROSSA NARDO - ANSPI N.S.FATIMA
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che il sig. MANCA CLAUDIO SALVATORE (06.11.1961), tesserato della A.S.D. STELLA ROSSA NARDO’,
è stato squalificato fino al 17.11.2016, giusta C.U. n. 31 del 17.11.2011 e C.U. n. 34 del 09.12.2011;
- che nonostante l'inutilizzabilità del ridetto calciatore, questi è stato schierato nel corso della gara del
26.02.2012 disputata dalla A.S.D. STELLA ROSSA NARDO’ contro la A.S.C.D. ANSPI FATIMA TALSANO e
terminata col risultato di 2-0 in favore della prima;
- che avendo schierato un calciatore in costanza di squalifica, la A.S.D. STELLA ROSSA NARDO’ ha violato
il disposto di cui all'art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S.;
- che trattandosi di posizione irregolare di calciatore, questo Giudice è competente a deliberare d'ufficio ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. artt. 46, comma 2, lett. a); 29, commi 7 e 8, tutto ciò rilevato,
visto ed applicato il combinato disposto di cui agli artt. 46, comma 2, lett. a); 29, commi 7 e 8 lett. a; 17,
comma 5, lett. a) C.G.S.
DELIBERA
di comminare d'ufficio alla A.S.D. STELLA ROSSA NARDO’ la punizione sportiva della perdita della gara col
risultato di 0-3 in favore della A.S.C.D. ANSPI FATIMA TALSANO.