COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 26/ 2/2012 MARGHERITA TERME – ATLETICO STORNARA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 26/ 2/2012 MARGHERITA TERME - ATLETICO STORNARA
Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, unitamente al supplemento di rapporto reso dall'arbitro, rivelavo
-che durante l'intervallo, nonostante il direttore di gara avesse già richiesto al sig. MARTIRE Michele, forza
d'ordine sostitutiva messa a disposizione dalla A.S.D. MARGHERITA TERME, di non aprire il cancello del
recinto di gioco, una persona estranea penetrava sul terreno di gara attraverso il cancello lasciato aperto
dalla forza d'ordine sostitutiva;
-che tale estraneo attendeva il direttore di gara all'ingresso degli spogliatoi e, trattenendolo fisicamente, gli
proferiva frasi gravemente minacciose; -che l'episodio di cui sopra avveniva alla presenza del sig. MARTIRE
Michele, il quale lasciava che si consumassero le minacce nei confronti dell'arbitro, senza intervenire;
-che a fine gara, sempre attraverso il cancello lasciato aperto ed incustodito dalla forza d'ordine sostitutiva,
la stessa persona estranea resasi protagonista della condotta sopra circostanziata, sempre all'ingresso degli
spogliatoi, colpiva l'arbitro con un violento calcio attingendolo ad entrambe le gambe, proferendogli inoltre
frasi gravemente ingiuriose e minacciose, tutto ciò rilevato
DELIBERA
-di comminare alla A.S.D. MARGHERITA TERME la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco
per due gare (sanzione da scontarsi su campo neutro ed a porte chiuse, con effetto immediato);
-di comminare, altresì, alla A.S.D. MARGHERITA TERME l'ammenda di € 500,00;
-di inibire il sig. MARTIRE Michele fino al 01.03.2013