COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: G.S.D. AUDACE BARLETTA – A.C.D. CELLE DI S. VITO del 5 Febbraio 2012. (Reclamo

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Gara: G.S.D. AUDACE BARLETTA – A.C.D. CELLE DI S. VITO del 5 Febbraio 2012. (Reclamo della G.S.D. AUDACE BARLETTA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che il comportamento dei sostenitori della società G.S.D. AUDACE BARLETTA, ingiurioso e antisportivo nei confronti di calciatori avversari, può essere adeguatamente punito con la sanzione dell’ammenda di € 350,00 P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a € 350 l’ammenda inflitta alla società G.S.D. AUDACE BARLETTA; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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