COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. MARGHERITA TERME – G.S.D. ISCHITELLA SANTUCCI M. del 29 Gennaio 2012. (Reclamo della A.S.D. MARGHERITA TERME in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della garadi cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.D. MARGHERITA TERME – G.S.D. ISCHITELLA SANTUCCI M. del 29 Gennaio 2012. (Reclamo della A.S.D. MARGHERITA TERME in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della garadi cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto nel quale ha confermato integralmente quanto già refertato precisando che al 45° del 2° tempo il calciatore DI STASO Gianluca (società A.S.D. MARGHERITA TERME) veniva sostituito dal calciatore n. 15 SARCINA Maurizio (A.S.D. MARGHERITA TERME) e non già, come asserito dalla reclamante, dal calciatore n. 13 DALOISO Michele; rilevato che la società reclamante ha violato la normativa che prevede l’obbligo, da parte della società di schierare, sin dall’inizio e per tutta la gara n. 3 calciatori Juniores P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. MARGHERITA TERME e per l’effetto addebitare la relativa tassa sul conto della stessa.
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