COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: SAN GERARDO CORATO – LA BISCEGLIESE del 12 Febbraio 2012 (Reclamo della Polisportiva San Gerardo in opposizione ai provvedimenti del Giudice Sportivo a carico del calciatore Gianluca Cantatore, squalificato per n. 3 (tre) gare di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 16 Febbraio 2012 del C.R. Puglia-LND).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI GARA: SAN GERARDO CORATO – LA BISCEGLIESE del 12 Febbraio 2012 (Reclamo della Polisportiva San Gerardo in opposizione ai provvedimenti del Giudice Sportivo a carico del calciatore Gianluca Cantatore, squalificato per n. 3 (tre) gare di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 16 Febbraio 2012 del C.R. Puglia-LND). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; -Ritenuto che il comportamento censurabile tenuto dal calciatore Gianluca Cantatore va sanzionato, ma che la squalifica inflittagli in prime cure può essere lievemente ridotta DELIBERA 1) Riformarsi la decisione gravata e per l’effetto squalificarsi il Signor Gianluca Cantatore per sole n. 2 (due) gare; 2) Restituirsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo.
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