COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: AVETRANA – ATLETICO MANDURIA del 28 Gennaio 2012 (Reclamo del Signor Luigi Olivieri, dirigente accompagnatore dell’Atletico Manduria, rappresentato e difeso dall’Avv. G. Brunetti del foro di Taranto, proposto in data 06.02.2012 avverso l’inibizione sino a tutto il 30.04.2012 inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, pubblicata su C.U. FIGCLND, Delegazione Prov.le di Taranto n. 42 del 02.02.2012).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
GARA: AVETRANA – ATLETICO MANDURIA del 28 Gennaio 2012 (Reclamo del Signor Luigi
Olivieri, dirigente accompagnatore dell’Atletico Manduria, rappresentato e difeso dall’Avv. G. Brunetti del foro di Taranto, proposto in data 06.02.2012 avverso l’inibizione sino a tutto il 30.04.2012 inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, pubblicata su C.U. FIGCLND, Delegazione Prov.le di Taranto n. 42 del 02.02.2012).
Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; -Considerato che l’istruttoria espletata non ha suffragato i fatti addotti dal reclamante, confermandosi che quest’ultimo –a fine gara, fuori dall’impianto sportivo- ha rivolto all’arbitro parole volgari e minacciose e poi lo ha preso per la spalla voltandolo e gli ha ruotato innaturalmente la mano destra provocandogli un trauma contusivo come diagnosticato dal pronto soccorso del P.O. “Giannuzzi” di Manduria; -Rilevato che l’inibizione sino al 30.04.2012, inflitta in prime cure, è sin troppo clemente rispetto ai fatti accertati e che la sanzione, lungi dal poter essere annullata a o ridotta, può essere aggravata a termini dell’art. 36, co. 3, C.G.S. affinché possa essere proporzionalmente ed adeguatamente afflittiva; -Considerato che ai fini dell’aggravamento deve tenersi conto anche della qualità della persona attinta (l’arbitro), nonché del ruolo paradigmatico ed educativo che il dirigente è tenuto ad avere nel contesto societario dinanzi ad atleti minorenni il cui mondo di valori è in formazione; Tutto ciò considerato e rilevato, la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia, DELIBERA
1) rigettarsi il reclamo e, in riforma della decisione gravata, inibirsi il Sig. Olivieri Luigi sino a tutto il 30 settembre 2012 ex art. 36, co. 3, C.G.S.;
2) incamerarsi la tassa reclamo.
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