DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 572 del 02/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/2/2012: AUGUSTA FC-LUPARENSE CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 572 del 02/03/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 18/2/2012: AUGUSTA FC-LUPARENSE CALCIO A 5 Reclamo preposto dalla società LUPARENSE CALCIO A 5 avverso la mancata disputa della gara AUGUSTA FC– LUPARENSE CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo in oggetto osserva: la gara non è stata disputata per il mancato arrivo della società Luparense ad Augusta. Riguardo a tale evento la società Luparense ha invocato a sua scusante la sussitenza di una causa di forza maggiore che le ha impedito l’effettuazione del viaggio. Le relative motivazioni, correttamente prodotte secondo la procedura prescritta dall’art.54 delle N.O.I.F., riguardano un’avaria dell’aereo, il decollo del quale dall’aeroporto Marco Polo di Venezia fissato per l’ore 09.00 veniva progressivamente ritardato prima alle ore 12.25, poi alle ore 14.35 successivamente alle ore 15.45, ancora alle ore 17.20 ed infine alle ore 18.40. Tenuto conto che l’orario dell’incontro era programmato per le ore 18.00, di fatto la società Luparense è stata costretta a rinunciare al viaggio in quanto la partenza effettiva delle ore 18.40 vanificava di per se la trasferta che sarebbe iniziata al di la del decorso del tempo regolamentare di attesa. Viene allegata a riprova di quanto esposto una copiosa e dettagliata documentazione rilasciata dall’Autorità Aereoportuale circa il ritardo del volo, nonché un verbale acquisito presso l’ufficio di Polizia dell’aereoporto di Venezia che certica l’analitica presenza dei componenti della Luparense, nonché la fotocopia di tutti i biglietti di viaggio.Da quanto sopra esposto si conclude che nessun addebito può essere imputato alla società ricorrente per gi incovenienti verificatesi. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U. n.506 del 20.02.2012 decide : a) accoglimento del ricorso con conseguente trasmmissione degli atti relativi alla Divisione Calcio a Cinque per la programmazione dell’incontro;, b) di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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