LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 17/02/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio CINI/A.S.D.LUCO CANISTRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 17/02/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio CINI/A.S.D.LUCO CANISTRO Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 04/11/2011 il sig Giorgio CINI , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LUCO CANISTRO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.7.740,00 maturata alla data di presentazione del ricorso non percepita. Il calciatore successivamente si trasferiva ad altra Società. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.LUCO CANISTRO al pagamento in favore del sig Giorgio CINI della somma di €7.740,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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