LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 17/02/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Adegoke SAIDAT/MILAN A.C.F.D.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 17/02/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
14) RICORSO DELLA CALCIATRICE Adegoke SAIDAT/MILAN A.C.F.D.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 12/11/2011 la Sig.na Adekoke SAIDAT, si rivolgeva
a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F.D., un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.11.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.5.000,00 maturata e non pagata alla data
dell’inoltro del reclamo in oggetto.
La Società presentava le proprie memorie difensive in data 28/01/2012, ma fuori termine previsto dal
Regolamento LND
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MILAN
A.C.F.D.,al pagamento in favore della sig.na Adegoke SAIDAT, della somma di €.5.000,00. Dispone la
restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla
stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.