LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 17/02/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 2) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano FRITTITTA/A.S.D.CITTA’NOVA INTERPIANA C.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 17/02/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
2) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano FRITTITTA/A.S.D.CITTA’NOVA INTERPIANA C.
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 04/10/2011 il sig.Stefano FRITTITTA si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTANOVA INTERPIANA un
accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva
2010/11.
Precisando di aver percepito rate per €.3.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della
rimanente somma di €.4.000,00.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.CITTANOVA INTERPIANA al pagamento in favore del sig.Stefano FRITTITTA della somma di
€.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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