COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 26/ 2/2012 CASTELFRENTANO A.S.D. – SCERNI A.S.D.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 26/ 2/2012 CASTELFRENTANO A.S.D. - SCERNI A.S.D.
Il Giudice Sportivo
-esaminato il reclamo ritualmente presentato dalla Società Scerni con il quale richiede "la revisione del risultato finale della gara in quanto al 6^ minuto del secondo tempo la squadra del Castelfrentano avrebbe effettuato la sostituzione di un calciatore con un altro proveniente dalla panchina ma non presente nella distinta gara e quindi non identificabile dalla stessa Società";
-visto il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, dal quale si rileva che il calciatore Verdecchia Federico (maglia nº7) veniva sostituito al 6^minuto del s.t. con il calciatore Antonelli Antonio il quale in occasione del riconoscimento negli spogliatoi indossava la maglia nº16 mentre al momento dell'entrata in campo indossava la maglia nº19;
-vista la regolarità della posizione del calciatore Antonelli Antonio, tesserato con la Soc. Castelfrentano,
DELIBERA
a) di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito in campo e cioè:Castelfrentano /Scerni 2 a 2;
b) di irrogare alla Soc. Castelfrentano l'ammenda di Euro 150,00 per aver utilizzato una numerazione di maglia non prevista dalle vigenti norme e per aver indotto conseguentemente in errore la Soc. Scerni;
c) di addebitare la tassa reclamo.