COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 4/ 3/2012 AQUILANA – S. PELINO
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 4/ 3/2012 AQUILANA - S. PELINO
Il Giudice Sportivo
- Visto il referto arbitrale dal quale si rileva che:
al 14º del secondo tempo veniva espulso per doppia ammonizione il calciatore Carosi Marco (Soc. Aquilana); al 30º del sec. tempo l'allenatore della Società Aquilana Giacomantonio Luca veniva allontanato per avere provocato, minacciato ed insultato un giocatore avversario; al 31º del secondo tempo veniva espulso il calciatore Sucapane Armando(Soc. S. Pelino) per aver dato uno spintone, facendolo cadere a terra, all'allenatore della Soc. Aquilana Giacomantonio Luca, il quale veniva inseguito per tutto il campo dal suddetto calciatore e da altri compagni di squadra, che nella circostanza si erano tolte le maglie; nello stesso tempo il calciatore Scolta Domingo (Soc. S. Pelino) sferrava un violento pugno alla nuca ad un calciatore avversario, provocandogli forte dolore, mentre calciatori di entrambe le squadre, tutti senza maglie, venivano a contatto con calci e pugni reciproci;
-subito dopo si verificava una rissa ingovernabile con invasione di campo da parte di sostenitori di entrambe le società in gara e vista anche la totale mancanza di collaborazione dei tesserati delle stesse, l'arbitro decideva di sospendere la gara;
- visti gli artt. 64 NOIF e 17 e seg C.G.S.
DELIBERA
- di infliggere alle Società Aquilana e S. Pelino la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 -3;
- di infliggere all'All. Giacomantonio Luca (Soc. Aquilana) l'inibizione fino al 4/4/2012;
- di infliggere al calciatore Carosi Marco(Soc. Aquilana) la squalifica per 1 (una) gara;
- di infliggere al calciatore Sucapane Armando (Soc. S. Pelino) la squalifica per 4 (quattro) gare;
- di infliggere al calciatore Scolta Domingo (Soc. S. Pelino)la squalifica per 4 (quattro) gare;
- di comminare alle Società Aquilana e S. Pelino l'ammenda di Euro 300,00 ciascuna.