COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 26/ 2/2012 CANOSA S. – MARCIANESE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 26/ 2/2012 CANOSA S. - MARCIANESE
Il Giudice Sportivo
-visto il reclamo ritualmente presentato dalla Società Canosa S., con il quale richiede che venga inflitta alla Società Marcianese la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato in campo il calciatore Farina Giuseppe che come da C.U. Nº39 del 2/2/2012 risultava squalificato per una gara per recidiva in ammonizione (IV infr)-riferimento gare del 29 gennaio u.s.;
- considerato che come da Comunicati Ufficiali nº40,41,42,43,44,45 e 46-rispettivamente del 3,6,9,14,16,17 e 23 febbraio u.s. -non sano state disputate gare causa neve , per cui il suddetto calciatore non ha avuto modo di scontare la squalifica inflittagli con C.U. N°39 del 2/2/12
- rilevato dal referto arbitrale che il calciatore Farina Giuseppe (Soc. Marcianese) ha preso parte alla gara di cui in epigrafe non scontando così la squalifica,
DELIBERA
a) di accogliere il reclamo;
b) di infliggere alla Società Marcianese la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: Canosa S./ Marcianese 3 a 0;
c) di accreditare la tassa reclamo.