COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / AMITERNINA, DISPUTATA IL 29/01/12 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N°39 del 02.02.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €1.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / AMITERNINA, DISPUTATA IL 29/01/12 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N°39 del 02.02.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Martinsicuro ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. a seguito dei gravi fatti accaduti durante ed alla fine della gara così come descritti nel provvedimento stesso, chiedendone la revoca o, quanto meno, la riduzione. Ha dedotto l’appellante, anche in sede di audizione, che i riferimenti arbitrali erano stati imprecisi e che il G.S. non avrebbe tenuto conto di alcuni comportamenti provocatori assunti dei calciatori della Amiternina nell’occasione. Ha inoltre dedotto che l’arbitro era incorso in evidente errore in quanto le due tifoserie erano nettamente separate visto che quella del Martinsicuro occupava le gradinate della tribuna mentre quella dell’Amiternina occupava il “parterre”. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere integralmente confermata in quanto la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso del Comitato, mentre sono da considerare le gravi conseguenze subite da due dirigenti dall’Amiternina che hanno riportato lesioni di indubbia entità senza tenere conto degli episodi accaduti in danno della terna arbitrale e degli stessi tifosi ospiti sia durante la gara che alla fine della stessa circostanza quest’ultima esplicitamente ammessa dalla società appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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