COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 07/03/2012 Delibera della Commissione Territoriale RECLAMO n.99 della Società A.S.D. BRUTIUM COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.23 del 16.2.2012 (omologazione del risultato di 3 – 3 conseguito sul campo gara Tillesium – Brutium Cosenza del 5.2.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 07/03/2012 Delibera della Commissione Territoriale RECLAMO n.99 della Società A.S.D. BRUTIUM COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.23 del 16.2.2012 (omologazione del risultato di 3 - 3 conseguito sul campo gara Tillesium – Brutium Cosenza del 5.2.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante ha dedotto che : il direttore di gara, a seguito dell’atto di violenza subito da un dirigente del Tillesium, ha cercato di raggiungere gli spogliatoi per evitare ulteriori atti di violenza nei suoi confronti con il chiaro intento di porre fine alla gara; che, successivamente, ha ripreso il giuoco in “ chiaro stato di stress emotivo e psicologico” favorendo la società Tillesium, che è pervenuta al pareggio. Le predette affermazioni sono state decisamente smentite dall’arbitro il quale, nella odierna seduta, ha specificato che successivamente all’aggressione subita non ha mai sospeso la gara, ma unicamente ha raggiunto un graduato dell’arma dei Carabinieri presenti nel recinto di gioco invitandolo ad identificare l’aggressore e quindi, avutone conferma, ha ripreso regolarmente la partita. Ha ribadito che la stessa è stata regolarmente portata a termine e di non essere stato assolutamente condizionato dall’aggressione subita trovandosi in perfette condizioni fisico-psichiche. Rilevato che l’art.35 del C.G.S. non consente di utilizzare, ai fini richiesti in reclamo, quale mezzo di prova riprese televisive o altri filmati e che il rapporto dell’arbitro è fonte privilegiata dalla quale, come nel caso di specie, non vi è motivo per discostarsi. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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