COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 08 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 85. DELIBERA C.D.T – RECLAMO TRAICONET M.P. – GARA TRAICONET M.P. I NAPOLI LEPANTO DEL 15.02.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 84 del 08 Marzo 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
85. DELIBERA C.D.T – RECLAMO TRAICONET M.P. – GARA TRAICONET M.P. I NAPOLI
LEPANTO DEL 15.02.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C1
La C.D.T, letto il reclamo proposto dalla società Traiconet M.P.; sentita, nella persona del suo
rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali,
rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, a seguito di puntuale istruttoria e
sentito il presidente della società reclamante è emerso che alcuni rilievi riportati in referto dal
secondo arbitro meritavano di essere approfonditi. Nel corso dell’audizione davanti a questa C.D.T.,
il presidente della società Traiconet M.P. ha depositato, previa richiesta di acquisizione agli atti, una
probante documentazione, relativa all’impianto sportivo utilizzato per la gara in epigrafe. Dall’attenta
valutazione degli atti depositati si deduce che alcune delle motivazioni a difesa, prodotte dalla
reclamante, debbano considerarsi corrispondenti al vero. D’altro canto, proprio al fine degli
approfondimenti del caso, questa C.D.T., nella seduta del 5 marzo scorso, aveva ritenuto opportuno
convocare il direttore di gara per l’odierna riunione, alle ore 15,30. Si è dovuto tuttavia rilevare, alle
ore 17.00, che l’arbitro è risultato assente, senza addurre alcun motivo di giustificazione, denotando
un comportamento non corretto, a maggior ragione attesa l’urgenza del caso, vanamente
rappresentata da questa C.D.T. al competente C.R.A. e, peraltro, confermata indirettamente dalla
presenza (diversamente dall’arbitro) del rappresentante del C.R.A. medesimo. Deve altresì
considerarsi che un ulteriore rinvio della decisione non risulta compatibile con la tempistica
dell’esecuzione della sanzione impugnata, il che determinerebbe una grave violazione del diritto di
difesa. Deve, dunque, procedersi alla valutazione e decisione pur in assenza dell’audizione del
secondo arbitro. Sul punto, non può che ribadirsi che la reclamante ha depositato una probante
documentazione, dalla quale, ad avviso di questa C.D.T., deve ricavarsi l’obiettiva esigenza di
riduzione ad una giornata di gara dell’impugnata sanzione dell’obbligo di disputa di due gare a porte
chiuse, con conseguenziale riduzione ad euro 400,00 della sanzione pecuniaria. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Traiconet M.P., di ridurre ad una
giornata l’obbligo di disputa di gare a porte chiuse, nonché di ridurre la pena accessoria
dell’ammenda a carico della società ad euro 400,00; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
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