COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 06.03.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 19/02/2012 MEDEA – ESPERIA ANTHARES

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 06.03.2012 Delibera del GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 19/02/2012 MEDEA – ESPERIA ANTHARES IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, • a seguito delle decisioni adottate nel corso della riunione del 21.02.2012 in relazione al preannuncio di reclamo, inviato con fax in data 20.02.2012, dalla A.S.D. ESPERIA ANTHARES in merito alla gara MEDEA – ESPERIA ANTHARES, valevole per il Campionato di Prima Categoria - Girone “C”, disputatasi a Medea (pr. di Gorizia) il 19.02.2012 e conclusasi con il risultato di 1-0; • visto il reclamo trasmesso con raccomandata spedita il 25.02.2012, nei termini e nei modi previsti dalle norme in vigore, dalla A.S.D. Esperia Anthares, con il quale la stessa chiedeva la ripetizione della suindicata gara per un errore tecnico commesso dall’arbitro; • visto il supplemento di rapporto dell’arbitro, allegato al rapporto della gara in questione ed in cui l’arbitro stesso dichiarava testualmente: ”Al 19’ del primo tempo ho accordato un rigore in favore dell’A.S.D. Medea: nell’esecuzione dello stesso, il pallone dopo essere stato calciato in direzione della porta ha colpito il palo, rimanendo in campo per poi essere calciato a rete dallo stesso giocatore incaricato dell’esecuzione (senza che nessun altro giocatore lo toccasse). Non accorgendomi dell’errore tecnico commesso nell’immediatezza, ho convalidato la rete. Solamente dopo che il gioco era ripreso mi sono accorto dell’errore, quando ormai non era più possibile correggere l’errore commesso”; • preso atto che dalle dichiarazioni dell’arbitro emerge che nella circostanza era stata disattesa la regola 14 (il calcio di rigore) del Regolamento del Giuoco Calcio (edizione 2011, pagg. 162 e 163) lì dove recita: “Procedura – omissis – il calciatore incaricato di eseguire il calcio di rigore deve calciare il pallone in avanti; egli non può toccare di nuovo il pallone prima che lo stesso sia stato toccato da un altro calciatore; il pallone è in gioco quando è calciato e si muove in avanti”; “Infrazioni e sanzioni – omissis – Se dopo che il pallone è stato calciato, l’esecutore del calcio di rigore tocca il pallone di nuovo (ma non con le mani) prima che questo sia stato toccato da un altro calciatore, un calcio di punizione indiretto sarà accordato in favore della squadra avversaria nel punto in cui è stata commessa l’infrazione ( vedi regola 13 – punto di esecuzione del calcio di punizione) – omissis”; • preso atto che l’A.S.D. Medea non faceva pervenire controdeduzioni relative al predetto reclamo entro i termini previsti; • considerato che trattasi di un errore arbitrale non più insindacabile in quanto spontaneamente e correttamente ammesso dall’arbitro e certificato dallo stesso nel supplemento di rapporto allegato al rapporto relativo alla gara in questione; • ribadito, quindi, che nella fattispecie in esame esula il principio della insindacabilità, in quanto è lo stesso direttore di gara (a cui è demandato, in campo, in via esclusiva, l’esame di ogni decisione di rilevanza tecnica o disciplinare ex art. 29, punto 3, del C.G.S.) a riconoscere, sin dall’inizio, ed ad attestare di essersi sbagliato, motivo per cui è compito degli Organi di Giustizia Sportiva esaminare la vicenda nel suo complesso per giudicare se l’accertata irregolarità abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara e sull’esito della stessa; Segue Campionato di Prima Categoria – Delibera Gara MEDEA – ESPERIA ANTHARES • ritenuto che l’errore in cui è incorso l’arbitro e consistente nell’aver convalidato la rete e nel non aver invece accordato, dopo l’infrazione commessa dal calciatore del Medea nell’esecuzione del citato calcio di rigore, un calcio di punizione indiretto in favore della squadra avversaria (Esperia Anthares), ha influito sul risultato finale della gara, conclusasi, come sopra evidenziato con il punteggio di 1 – 0 a favore della squadra del Medea, in virtù della citata rete su rigore,erroneamente convalidata dall’arbitro; P.Q.M. a) in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Esperia Anthares, dichiara, ai sensi dell’art. 17, punto 4, lett. c) C.G.S., non regolare la gara MEDEA – ESPERIA ANTHARES del 19.02.2012, valevole per il Campionato di Prima Categoria, Girone “C”, e ne ordina la ripetizione; b) dispone, ai sensi dell’art. 33, punto 13, del C.G.S., per la restituzione della tassa reclamo all’A.S.D. Esperia Anthares; c) rimette gli atti al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia FIGC/LND per i conseguenti adempimenti di competenza.
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