COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 – Reclami ASD CFFS Polis e FC Nervi avverso la decisione del G.S. di infliggere a entrambe la società la punizione sportiva di perdita della gara Polis – Nervi del 28.1.2012 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 38 del 2.2.2012 D.P. di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 57 - Reclami ASD CFFS Polis e FC Nervi avverso la decisione del G.S. di infliggere a entrambe la società la punizione sportiva di perdita della gara Polis - Nervi del 28.1.2012 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 38 del 2.2.2012 D.P. di Genova. Le società ASD CFFS Polis e FC Nervi, con separati reclami riuniti ed esaminati contemporaneamente per evidente connessione oggettiva, hanno impugnato la decisione del Giudice Sportivo di infliggere a entrambe la sanzione di perdita della gara del Campionato di Seconda Categoria Polis – Nervi del 28.1.2012. L’arbitro aveva sospeso la gara al 30° del primo tempo su richiesta di entrambi i capitani delle due squadre a conseguenza delle avverse condizioni atmosferiche (freddo, vento e nevischio). Invitati dall’arbitro ad attendere almeno la fine del primo tempo e avutone risposta negativa l’ufficiale di gara decretava di sospenderla anticipatamente. Le ricorrenti contestano il referto di gara e sostengono che non vi fu rinuncia da parte loro al proseguimento della gara che fu sospesa d’ufficio dall’arbitro per il grande freddo perciò chiedono l’annullamento della punizione sportiva di perdita della gara inflitta a entrambi e che ne sia disposta la ripetizione. In giudizio i rappresentanti delle due società hanno rafforzato le proprie ragioni già esposte sulle istanze. Osserva la Commissione Disciplinare come la decisione di sospendere anzi tempo una gara sia una prerogativa unica dell’arbitro. Nel caso di specie il direttore di gara, nel supplemento richiestogli in opposizione alle eccezioni delle due ricorrenti, si è limitato a confermare che faceva molto freddo senza però modificare di una virgola quanto riportato sul referto in merito alla rinuncia delle due squadre a proseguire l’incontro. Per questi motivi rigetta i reclami e dispone l’incameramento delle due tasse addebitate in conto.
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