COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società USA CASATI CALCIO ARCORE Camp. Promozione Gir. B Gara del 19-02-2012 tra Casati Calcio Arcore / Real Milano C.U. n. 40 del CRL datato 23-02-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società USA CASATI CALCIO ARCORE Camp. Promozione Gir. B
Gara del 19-02-2012 tra Casati Calcio Arcore / Real Milano
C.U. n. 40 del CRL datato 23-02-2012
La Società CASATI CALCIO ARCORE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore MALCHIODI Daniele per 3 gare per atto violento nei confronti di un avversario, lamentando che il gesto del MALCHIODI è avvenuto in modo violento dettato più dalla paura del danno provocatogli dal calciatore avversario che dalla volontà di commettere atto violento
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il direttore di gara afferma inequivocabilmente che il MALCHIODI per condotta violenta colpisce volontariamente un avversario con la testa colpendolo in viso.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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