COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società PREZZATESE Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 19.02.2012 tra Prezzatese / Roncola C.U. n. 40 del CRL datato 23.02.2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società PREZZATESE Camp. 1° Categoria Gir. D Gara del 19.02.2012 tra Prezzatese / Roncola C.U. n. 40 del CRL datato 23.02.2012 La società PREZZATESE ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3, per aver effettuato un numero di sostituzioni superiore al consentito, lamentando che trattasi di un mero errore materiale del direttore di gara. Questa Commissione preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini e che copia dello stesso è stato inviato alla società opposta, sentito l’arbitro a chiarimento osserva che il ricorso merita di essere certamente accolto nei termini indicati dalla reclamante in quanto al 25’ del secondo tempo il direttore di gara ha erroneamente attribuito la sostituzione tra il n. 5 ed il 15 alla società PREZZATESE anziché alla soc. RONCOLA. Tale accadimento è stato confermato dalla società RONCOLA con comunicazione allegata al ricorso. Tanto premesso e ritenuto questa Commissione in totale ACCOGLIE il ricorso presentato dalla società PREZZATESE e per l’effetto ripristina il risultato conseguito sul terreno di gioco; PREZZATESE: 6 - RONCOL A: 3. Dispone l’accredito della tassa se versata.
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