CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 08/03/2012 – Sig. Bruno Carpeggiani contro la società U.S. Triestina Calcio S.p.A.

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 3 del 08/03/2012 - Sig. Bruno Carpeggiani contro la società U.S. Triestina Calcio S.p.A. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto de Roberto dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Roberto Pardolesi, Componenti, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2011, presentato in data 12 dicembre 2011 da Bruno Carpeggiani, agente di calciatori, difeso dall’avv. Luca Miranda del Foro di Cassino con domicilio eletto in Cervaro (Fr), via Airella n. 12, contro la società U.S. Triestina Calcio S.p.A., per adempimento di pronunce arbitrali (lodo TNAS n. 1572 del 21 giugno 2011 e lodo TNAS n. 1573 del 21 giugno 2011 tra le stesse parti principali) rimaste ineseguite. Ritenuto in fatto Il ricorrente Bruno Carpeggiani ha presentato ricorso in data 29 novembre 2011 (depositato il 12 dicembre 2011) a questa Alta Corte di Giustizia Sportiva, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) e dell’art. 1, comma 5, lett. b, e art. 14 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, nei confronti della società U.S. Triestina Calcio S.p.A. Ha notificato detto ricorso in data 7 dicembre 2011 all’indirizzo della sede in Trieste, Piazzale Atleti Azzurri d’Italia n. 1, a mezzo raccomandata A.R. e comunicandolo ritualmente con raccomandata, in data 7 dicembre 2011, anche alla Federazione Italiana Gioco Calcio e alla Lega Italiana Calcio Professionistico, per ottenere l’adempimento dei lodi arbitrali (lodo TNAS n. 1572 del 21 giugno 2011 e lodo TNAS n. 1573 del 21 giugno 2011 tra le stesse parti principali) rimasti ineseguiti per quanto riguarda la condanna a somme dovute per mandato professionale tra la Società sportiva e il ricorrente Agente di Calciatori. I lodi anzidetti contengono la condanna dell’intimata Società: a) il lodo 21 giugno 2011, n. 1572, al pagamento a favore della attuale ricorrente della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA al 20% con un totale di euro 60.000,00 (sessantamila/00) a titolo di compenso per l’anzidetto mandato professionale, oltre interessi legali di mora fino all’effettivo soddisfo, e rimborso delle spese di assistenza legale e per il funzionamento del collegio arbitrale, per un totale complessivo di euro 66.856,60 (sessantaseimilaottocentocinquantasei/60), a parte gli interessi legali di mora fino al soddisfo; b) il lodo 21 giugno 2006, n. 1573, al pagamento a favore dell’attuale ricorrente di euro 10.000 (diecimila/00), comprensive di IVA al 20% a titolo di compenso per l’anzidetto mandato professionale, oltre interessi di mora dalla data del 31 marzo 2010 fino al soddisfo, oltre al rimborso delle spese di assistenza legale e per il funzionamento del collegio arbitrale, per un totale complessivo di euro 15.616,00 (quindicimilaseicentosedici/00), a parte gli interessi legali di mora fino al soddisfo. Con atto 24 giugno 2011 l’attuale ricorrente ha provveduto alla messa in mora dell’intimato giocatore, indicando che l’importo dovuto è di euro 82.472,60 (ottandaduemilaquattrocentosettantadue/60). Il ricorrente espone che alle predette somme devono essere aggiunti gli importi di euro 3.741,20 (tremilasettecentoquarantuno/20) e di euro 1.957,00 (millenovecentocinquantasette/00) quale saldo degli onorari arbitrali posti a carico della Società sportiva con vincolo di solidarietà dello stesso ricorrente. Il ricorrente ha richiamato le vicende successive di impegni rimasti ineseguiti (salvo la corresponsione nel luglio 2011 di un importo iniziale di euro 12.472,60 (dodicimilaquattrocentosettantadue/60) e di euro 20.472,60 (ventimilaquattrocentosettantadue/60), la richiesta di pagamento del 5 ottobre 2011, le diffide 31 agosto 2011 e 30 settembre 2011, la diffida 22 novembre 2011 per il pagamento dell’intero importo restante quantificato in complessivi euro 60.000,00 (sessantamila/00). Il soggetto intimato è rimasto inerte, senza provvedere all’adempimento e senza costituirsi in questa sede. Il ricorrente ha chiesto che questa Alta Corte, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29 Codice TNAS e degli articoli 2, comma 7, lett. b), e 14 del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, assuma le decisioni necessarie all’adempimento dell’obbligo della parte intimata di conformarsi ai lodi arbitrali anzidetti per il restante importo complessivo di euro 60.000,00 (sessantamila/00) con vittoria di spese della presente procedura, oltre quelle del Collegio arbitrale e restituzione degli importi versati dallo stesso ricorrente. In sede di udienza di discussione del 13 febbraio 2012 veniva confermata dal ricorrente la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della intimata società sportiva (sentenza Tribunale di Trieste, sez. civile, 25 gennaio 2012, n. 1), con nomina del dott. Giovanni Turazza quale curatore. Considerato in diritto In conseguenza della dichiarazione di fallimento della Società sportiva intimata, sopravvenuta il 25 gennaio 2012 dopo la rituale instaurazione del presente giudizio diretto all’adempimento di obbligazioni pecuniarie accertate da due lodi arbitrali conclusisi con la condanna della stessa Società, non può essere proseguito il presente giudizio tendente all’adempimento, attraverso la nomina di un commissario ad acta, in quanto ogni ottenimento di adempimento pecuniario deve svolgersi esclusivamente in sede di procedura concorsuale. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile; nulla per le spese in relazione ai motivi di improcedibilità, dovendo l’istante creditore far valere le proprie pretese pecuniarie esclusivamente in sede concorsuale. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DICHIARA improcedibile il ricorso per esecuzione di giudicato in ragione del sopravvenuto fallimento in data 25 gennaio 2012 della società U.S. Triestina Calcio S.p.A. debitrice; nulla per le spese; DISPONE la comunicazione della presente decisione al Curatore del Fallimento, dott. Giovanni Turazza, e alla parte ricorrente tramite il difensore, utilizzando ove possibile il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 13 febbraio 2012 Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma l’ 8 marzo 2012. Il Segretario F.to Alvio La Face
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