CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 gennaio 2012 promosso da: F.C. Esperia Viareggio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 gennaio 2012 promosso da: F.C. Esperia Viareggio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente Prof. Avv. Ferruccio Auletta Arbitro Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 20 gennaio 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 546 promosso (con istanza prot. n. 2453 del 19 ottobre 2011) da: F.C. Esperia Viareggio s.r.l., con sede in Viareggio, via Trento 1, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Vannucchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Cristiano Baroni, Giovanni Paolo Giannecchini e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. Chiacchio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, come da delega in calce alla istanza di arbitrato ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione resistente * * * * * * * * * FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE A. Le parti 1. La società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. (il “Viareggio” o la “Ricorrente”) è una società di calcio professionistico attualmente militante nel campionato di Lega Pro 1a Divisione. 2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia. B. La controversia tra le parti 3. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, avente ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento, in data 25 luglio 2011, di svariati tesserati e delle società di appartenenza, per rispondere dinnanzi agli organi federali di giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate. 4. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare la commissione di un illecito finalizzato ad alterare il risultato dell’incontro Benevento – Viareggio del 13 febbraio 2011 (la “Partita”), e dunque a disporre il deferimento, tra gli altri, della Ricorrente per responsabilità presunta discendente da “l’illecito sportivo commesso a suo vantaggio da persone ad essa estranee”. 5. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 13/CDN del 10 agosto 2011 la Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”), ritenuta la commissione dell’illecito ipotizzato dalla Procura Federale, affermava la responsabilità dei soggetti deferiti, infliggendo alla Ricorrente, a titolo di responsabilità presunta, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2011/2012. 6. Contro tale decisione il Viareggio (così come, con separati atti, molti dei soggetti sanzionati) proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”). 7. Con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 19 agosto 2011 (C.U. n. 030/CGF) e poi in forma integrale il 19 settembre 2011 (C.U. 043/CGF) (la “Decisione”), la CGF disattendeva tutte le censure sollevate dalla odierna Ricorrente e confermava la sanzione irrogata. C. Il procedimento arbitrale C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato 8. Con istanza in data 18 ottobre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), la Ricorrente dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della Decisione, l’annullamento della sanzione da questa irrogata. 9. Nella stessa istanza di arbitrato, la Ricorrente designava quale arbitro il prof. avv. Ferruccio Auletta. 10. Con memoria datata 4 novembre 2011, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dall’odierna Ricorrente, in quanto ritenuto irricevibile e, comunque, infondato. 11. Nella memoria di costituzione, la Resistente nominava quale arbitro l’avv. Aurelio Vessichelli. 12. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof. avv. Luigi Fumagalli, che in data 8 novembre 2011 accettava l’incarico. 13. Il 1° dicembre 2011 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio disponeva la prosecuzione del giudizio, concedendo termini alla Ricorrente per il deposito di memoria e alla Resistente per il deposito di replica. 14. All’udienza del 20 gennaio 2011, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati. I legali della Ricorrente producevano copia della classifica finale del campionato. 15. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava. C.2 Le domande delle parti a. Le domande del Viareggio 16. La Ricorrente, nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto al Collegio Arbitrale di “annullare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2011/2012, irrogata nei confronti della società F.C. Esperia Viareggio s.r.l. dalla Corte di Giustizia Federale con delibera assunta nella riunione del 19 agosto 2011 ex C.U. n. 30/CGF e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011”. b. Le domande della FIGC 17. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto che “l’istanza avversaria venga dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, respinta perché infondata nel merito”. C.3 La posizione delle parti a. La posizione del Viareggio 18. Preliminarmente, la Resistente ribadisce la tempestività del proprio ricorso, in quanto depositato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle motivazioni della Decisione. Invero, secondo la Ricorrente, che richiama in proposito precedenti decisioni di organi arbitrali TNAS, il termine decadenziale di cui all’art. 10 del Codice TNAS va computato dalla pubblicazione dei motivi della decisione da impugnare e non, invece, dalla data di pubblicazione del mero dispositivo (ferma restando la facoltà – ma non l’obbligo – per la parte di presentare la propria istanza anche prima della conoscenza integrale della delibera, sulla base del mero dispositivo). 19. Nel merito, a sostegno della propria richiesta di annullamento della sanzione subita, la Ricorrente contesta che vi siano i presupposti per l’affermazione a suo carico di una responsabilità presunta. In particolare, il Viareggio nega la sussistenza degli elementi oggettivi (commissione, da parte di estranei alla società, di un illecito a suo vantaggio) e soggettivi (la consapevolezza da parte della società della realizzazione dell’illecito), costitutivi della fattispecie prevista dall’art. 4, comma 5 del Codice di giustizia sportiva della FIGC (il “CGS”). 20. Per ciò che riguarda l’elemento oggettivo, la Ricorrente ritiene che le prove raccolte non permettano di desumere la realizzazione dell’illecito, ma, al più, la volontà da parte di soggetti estranei alla società di realizzarlo, volontà che, tuttavia, si è fermata al momento ideativo. In questo senso, la Ricorrente ritiene che l’affermazione, recata nel deferimento, relativa alla circostanza che “… tutti i soggetti della vicenda fanno riferimento alla partecipazione di tesserati” del Viareggio all’illecito sia contraddetta dalla ritenuta mancanza di prove in merito alla partecipazione di questi al medesimo illecito. In realtà, secondo la ricostruzione del Viareggio, tutte le prove raccolte escludono la partecipazione all’illecito di tesserati della Ricorrente. 21. Secondo il Viareggio, poi, non sarebbe neppure provato che l’illecito, se anche effettivamente realizzato e non rimasto al mero stato di progetto, sia stato effettivamente posto in essere dal soggetto – correttamente indicato come “estraneo alla società” – identificato dalle indagini come suo realizzatore in relazione alla Partita, ossia il sig. Parlato. Al contrario, secondo il Viareggio, le prove raccolte dimostrerebbero che questi non avrebbe avuto alcuna possibilità di alterare tanto la Partita quanto qualunque altra gara, non avendo alcuna influenza sul Viareggio o su suoi giocatori. 22. Infine, secondo la Ricorrente, non sarebbe stato neppure provato che l’illecito (se anche effettivamente commesso) sia stato commesso a favore del Viareggio. Al contrario, le prove raccolte dimostrerebbero che esso era stato preordinato a danno della società, in quanto mirava a procurare la sconfitta del Viareggio a favore del Benevento o, comunque, alla realizzazione di un c.d. “OVER”, ovvero una scommessa relativa al numero di gol segnati per partita, rimanendo irrilevante l’esito della stessa, a favore dell’una o dell’altra squadra. Poiché è provato che la scommessa aveva ad oggetto la realizzazione di un “OVER” con almeno tre reti segnate (senza alcuna importanza per chi vinceva), il Viareggio afferma che non si può ritenere che l’illecito sia stato commesso a suo vantaggio. Inoltre, secondo la Ricorrente, se anche ci fosse stato un contatto con i giocatori del Viareggio, questo sarebbe stato logicamente finalizzato a persuaderli a far tenere un atteggiamento in campo volto a far perdere la propria squadra, in quanto l’alterazione del risultato da parte dei giocatori di una squadra può realizzarsi solo attraverso un atteggiamento passivo. Né, a parere della Ricorrente, costituisce elemento di prova di un “vantaggio” che sarebbe derivato al Viareggio il fatto che la Partita sia terminata con un pareggio per 2-2, in quanto tale risultato realizzato era contrario a quello ipotizzato nelle conversazioni telefoniche intercettate (sconfitta del Viareggio) e semmai proverebbe che l’illecito sportivo progettato non si sarebbe, in concreto, realizzato. 23. In definitiva, non essendo provata né l’effettiva commissione dell’illecito, né la sua realizzazione da parte del soggetto (estraneo alla società) indicato come realizzatore dell’illecito, verrebbe meno il presupposto oggettivo della responsabilità addebita al Viareggio. 24. Secondo la Ricorrente, poi, mancherebbe anche la prova dell’elemento soggettivo dell’illecito, ossia la partecipazione e conoscenza dell’illecito da parte della società. 25. Infatti, le prove raccolte dimostrerebbero che l’unico soggetto coinvolto nell’illecito per la Partita, il sig. Parlato, aveva tenuto all’oscuro la società di quanto progettato (fra l’altro a suo svantaggio). D’altra parte, secondo la Ricorrente, se il Viareggio avesse avuto conoscenza del progetto di terzi ad esso estranei volto ad alterare a suo svantaggio il risultato di una gara, avrebbe avuto tutto l’interesse a denunciare la combine. La mancata denuncia prova la circostanza che il Viareggio nulla sapeva. 26. In ogni caso, secondo la Ricorrente, gli elementi di prova raccolti sono tali da giustificare quanto meno la sua assoluzione con formula dubitativa, in considerazione dell’incertezza delle risultanze processuali. Sostiene il Viareggio, infatti, che ai fini di una condanna per responsabilità sportiva, il grado di prova richiesto è quello della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, e tale principio deve applicarsi anche alla responsabilità presunta. Inoltre, secondo la giurisprudenza TNAS, la prova liberatoria (della non conoscenza dell’illecito da parte della società) non deve necessariamente avere i requisiti della certezza. b. La posizione della FIGC 27. La FIGC si oppone al ricorso del Viareggio, deducendone inammissibilità e infondatezza. 28. Preliminarmente, infatti, la Resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per essere stato proposto oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del dispositivo della Decisione. Secondo la FIGC, la tempestività del ricorso va infatti valutata con riferimento alla data della decisione del reclamo, a nulla rilevando in proposito la data di pubblicazione delle motivazioni. A siffatto riguardo, la FIGC, pur dichiarandosi consapevole dell’esistenza di orientamenti non univoci nella giurisprudenza TNAS, afferma che sul punto debba farsi riferimento alla posizione del Consiglio di Stato, il quale ha da tempo aderito all’opinione secondo la quale il dies a quo del termine di impugnazione vada identificato nel momento in cui il destinatario dell’atto è posto nella condizione di cogliere la portata lesiva del provvedimento che intende contestare. Non è pertanto necessaria la conoscenza integrale dell’atto, essendo sufficiente la percezione degli effetti negativi del decisum. 29. Nel merito, comunque, la Resistente ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto, in quanto nel caso in esame risultano accertati tutti gli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie (ossia a. la commissione di un illecito sportivo, b. il vantaggio della società, c. l’opera di soggetti a questa estranei), mentre non è stata provata la circostanza soggettiva (impeditiva dell’insorgere della responsabilità presunta) dell’estraneità del Viareggio. 30. Sotto il profilo oggettivo, infatti, ad avviso della FIGC, le intercettazioni telefoniche raccolte confermano tanto la commissione dell’illecito, quanto la circostanza che esso è stato posto in essere da parte di soggetti estranei alla Ricorrente. Secondo la Resistente, inoltre, è provato che l’illecito è stato commesso a vantaggio del Viareggio, poiché il risultato di pareggio della Partita ha consentito alla squadra di ottenere un importante punto in classifica. Il fatto, poi, che la scommessa riguardasse un “OVER” nulla toglie al fatto che il risultato concreto sia stato a favore del Viareggio. Secondo la Resistente, infatti, il vantaggio va misurato ex post, essendo irrilevante la concreta finalità perseguita dall’autore che, essendo estraneo, per definizione persegue interessi propri, non necessariamente a vantaggio della società. Quindi, la responsabilità presunta è collegata non alle intenzioni dell’autore, ma alla concreta proficuità degli effetti. 31. A fronte di ciò, secondo la Resistente, il Viareggio non ha fornito la prova della sua totale estraneità alla vicenda o, comunque, di essere totalmente all’oscuro di essa, neppure nei termini del ragionevole dubbio. Invero, l’assenza di rapporti fra il sig. Parlato e il Viareggio, a parere della Resistente, lungi dal provare l’estraneità all’illecito o l’ignoranza della Ricorrente, costituisce un elemento della fattispecie della responsabilità presunta (ossia che l’illecito sia stato posto in essere da un estraneo, sul quale la società non ha, né può avere, alcun controllo). Del pari, non costituisce prova liberatoria per il Viareggio l’asserito interesse della squadra a denunciare una combine a suo sfavore, posto che, al contrario di quanto affermato dalla Ricorrente, l’illecito ha prodotto a suo vantaggio. Inoltre, il Viareggio avrebbe potuto decidere di non denunciare la combine, non potendo sapere ex ante che l’illecito non coinvolgeva i propri giocatori, dei quali avrebbe dovuto rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. MOTIVI DELLA DECISIONE A. Sulla tempestività del ricorso 1. Il primo profilo che il Collegio Arbitrale deve analizzare attiene all’eccezione, proposta dalla FIGC, tesa ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto proposto oltre il termine stabilito dall’art. 10 del Codice TNAS, computato dalla data di comunicazione del dispositivo della Decisione. 2. L’art. 10 [Modalità e termini di comunicazione dell’istanza arbitrale alla controparte] del Codice TNAS così prevede: “1. L’istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell’istante nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di cui al successivo comma 4. 2. Le modalità di trasmissione sono libere, ma grava sull’istante l’onere della prova del ricevimento da parte del destinatario. 3. L’istanza, completa di tutti gli elementi di cui all’articolo 9, può essere trasmessa, nel rispetto dei termini di cui al comma 4, anche via fax o posta elettronica. 4. Il termine di cui ai commi 1 e 3 decorre dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione o è maturato, dopo la diffida di cui all’articolo 5, comma 2, il termine per l’adozione di tale pronuncia. Se non è previsto il ricorso alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva il termine decorre dalla data in cui l’istante ha avuto conoscenza dei fatti che hanno dato luogo alla controversia”. 3. In base all’art. 10 del Codice TNAS, dunque, il termine per la proposizione dell’istanza di arbitrato decorre “dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”. La questione che si pone in questo arbitrato consiste pertanto nella verifica se la pubblicazione del dispositivo della Decisione abbia fatto decorrere il termine, scaduto trenta giorni dopo, ovvero se questo termine sia decorso dalla pubblicazione della Decisione completa della motivazione. Nel primo caso l’istanza di arbitrato sarebbe tardiva; nel secondo caso, invece, sarebbe tempestiva; in ogni caso assumendo la natura perentoria del termine in realtà non esplicitamente sanzionato come tale. 4. Il Collegio Arbitrale nota come sul punto si sia formato nell’attuale sistema TNAS un orientamento ormai consolidato, secondo cui il dies a quo, da cui decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, ossia la “data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”, sia quello in cui il ricorrente ha avuto notizia della decisione completa della motivazione (lodo 21 ottobre 2009, Pasqualin e D’Amico c. FIGC), mentre “nei confronti del dispositivo si esercita una facoltà, non un onere di impugnazione” (lodo 14 maggio 2009, Setten e Treviso c. FIGC). Siffatta giurisprudenza si è formata sulla base della considerazione che solo nel momento di pubblicazione della decisione nel suo testo integrale si conclude l’iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione. Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo. 5. A siffatto indirizzo anche questo Collegio ritiene di aderire. Invero, la “decisione” sta al dispositivo come il tutto a una parte. Né connettere l’onere alla prima e una facoltà al secondo appare a-sistematico, come prova la risalente previsione dell’art. 433, secondo comma c.p.c. 6. Il Collegio nota infatti come i precedenti contrari, affermati nel sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “CCA”: cfr. i lodi dell’11 marzo 2008, Pieroni c. FIGC, e del 31 luglio 2008, Cialona c. FIGC) facessero riferimento a regole differenti rispetto a quelle del Codice TNAS, per le quali la decorrenza del termine era legata alla “data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia” (art. 5, comma 1 del Regolamento di conciliazione e arbitrato della CCA), ben potendo questa essere legata al “fatto” della pronuncia del dispositivo ed essendo posta in riferimento ad una fase di conciliazione per il cui esperimento la articolazione di censure basate sulla conoscenza del contenuto integrale della decisione non appariva essere elemento essenziale. 7. Né contro tale orientamento interpretativo può essere fatto valere il pur autorevole indirizzo espresso dalla giurisprudenza amministrativa (in particolare nella pronuncia del TAR Lazio, sez. III-ter, n, 2801/2005, nel caso Guardiola c. FIGC), il quale ha avuto ad oggetto l’interpretazione di regole diverse da quelle poste dal Codice TNAS, alle quali esclusivamente va fatto riferimento per definire la tempestività della domanda introduttiva di un arbitrato da esse regolato. 8. In conclusione, il Collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità proposta dalla FIGC non possa essere accolta, poiché l’istanza di arbitrato è stata tempestivamente proposta. B. Sul merito 9. La Ricorrente contesta, nel merito, la Decisione che ha ritenuto, confermando la pronuncia della CDN, la sua “responsabilità presunta” per l’illecito organizzato in relazione alla Partita e ha inflitto la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2011/2012. La correttezza della Decisione è invece difesa dalla FIGC, che ne chiede la conferma. 10. Oggetto della controversia tra le parti è dunque la sussistenza di una “responsabilità presunta” in capo alla Ricorrente. 11. L’istituto della “responsabilità presunta” è previsto dal comma 5 dell’art. 4 [Responsabilità delle società] CGS in questi termini: “Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato”. 12. Dunque, in virtù di siffatta disposizione i. sono elementi cumulativamente costitutivi della “responsabilità presunta” di una società • la commissione di un illecito sportivo, • la estraneità alla società delle persone che commettono l’illecito, e • il vantaggio per la società derivante da siffatto illecito; mentre ii. elemento impeditivo del suo insorgere è dato da • la sussistenza di una prova, o di un ragionevole dubbio, che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato. 13. Ritiene il Collegio che nel caso oggetto del presente arbitrato le circostanze costitutive dell’addebitabilità al Viareggio di una “responsabilità presunta” non si siano integralmente verificate. In particolare, appare al Collegio che nel caso del Viareggio non si sia soddisfatta la condizione del vantaggio per la Ricorrente derivante dall’illecito organizzato (pur concedendo che lo sia stato) in relazione alla Partita. 14. Rileva infatti il Collegio che non è controverso tra le parti che l’illecito, ove commesso, sarebbe stato comunque posto in essere allo scopo della realizzazione di un “OVER” con almeno tre reti segnate nel corso della Partita a prescindere dalla vittoria del Benevento o del Viareggio, ossia di condizionare lo svolgimento della Partita per procurare la vincita di una scommessa relativa al numero di gol segnati, rimanendo irrilevante l’esito della Partita, a favore dell’una o dell’altra squadra. Dunque la vittoria del Viareggio, o anche un pareggio, che comunque avrebbe, come ha, portato all’assegnazione alla Ricorrente di un punto in classifica, non faceva parte dello scopo immediatamente perseguito dagli autori dell’illecito, indifferenti, salvo che per il numero di gol segnati, all’esito concreto della Partita. 15. A fronte di ciò, il Collegio nota come la struttura normativa della “responsabilità presunta”, nel dare rilievo, quale circostanza impeditiva del suo insorgere, all’esistenza di un dubbio sulla circostanza che la società “non abbia partecipato all’illecito” a suo favore “o lo abbia ignorato”, escluda che essa si fondi su di un meccanismo di attribuzione oggettiva della responsabilità, poiché questa è esclusa se la società ignorava la commissione dell’illecito a suo favore. Tale rilievo, si noti, corrisponde allo scopo che si vuole perseguito dalla norma, che mira ad impedire che la società commetta illeciti, o tragga vantaggio da illeciti da essa non ignorati, commessi da soggetti ad essa estranei, dei quali non debba altrimenti rispondere, a titolo di responsabilità diretta od oggettiva, non essendo coinvolti propri tesserati. Quello che conta, dunque, è che sussista un collegamento tra comportamento dei terzi a vantaggio della società e “rappresentazione” dell’illecito da parte della società: è necessario che la società sia consapevole dell’illecito commesso a suo vantaggio, tanto che la ignoranza di questo fa venire meno la sua responsabilità. Ebbene, appare al Collegio che tale consapevolezza debba essere riferita all’illecito in sé, quale consumato al momento del “compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (art. 7, comma 1 CGS), e valutato in riferimento alla direzione concreta di tali atti, secondo la finalità perseguita dall’autore, ossia (affinché sorga una “responsabilità presunta”) alla commissione di esso “a suo vantaggio”. Non ha infatti senso rendere rilevante uno stato soggettivo e non legarlo alla commissione dell’illecito: solo in relazione alle intenzioni degli autori può formarsi una consapevolezza della società. Altrimenti, qualunque società finirebbe per essere “presuntivamente” responsabile per ogni illecito, che – non producendo gli effetti voluti dagli autori e magari commesso in relazione a partite tra altre squadre – finisca di fatto (ed ex post) a favorirlo e di cui ex post la società venga a sapere. Se il vantaggio del Viareggio non era essenziale alla determinazione finalistica degli autori, nemmeno poteva prendere parte, tanto meno essenziale, della conseguente cognizione informativa che il preteso avvantaggiato avrebbe dovuto averne ai fini della sanzionabilità della sua ulteriore inerzia. 16. Dunque, a parere del Collegio, non costituisce elemento costitutivo di un “vantaggio” per il Viareggio il fatto che la Partita sia terminata con un pareggio: che l’illecito fosse a vantaggio del Viareggio è escluso dalla circostanza che esso consisteva nell’alterazione della Partita al fine della realizzazione di un certo numero di gol, e non della vittoria del Viareggio. Poiché dunque l’illecito non era a vantaggio della Ricorrente, resta esclusa una sua “responsabilità presunta”. 17. La considerazioni qui svolte rendono inutile la verifica della sussistenza delle altre condizioni stabilite per costituire (o per escludere) una “responsabilità presunta”. La mancata soddisfazione della condizione del vantaggio per il Ricorrente derivante dall’illecito ipotizzato in relazione alla Partita non consente comunque di ritenere il Viareggio presuntivamente responsabile ex art. 4, comma 5 CGS, e ciò anche laddove si ritenesse che un illecito sia stato effettivamente commesso da soggetti ad esso estranei. 18. In conclusione, dunque, le domande proposte dal Ricorrente vanno accolte: la Decisione impugnata va riformata e la sanzione da questa inflitta alla Ricorrente va annullata. D. Sulle spese 19. A parere del Collegio, attesa la novità e la complessità delle questioni dedotte nel presente arbitrato, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri, sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ma con il vincolo di solidarietà, e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. accoglie il ricorso proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. avverso la decisione della Corte di giustizia federale della FIGC, pubblicata il 19 agosto 2011 (dispositivo – C.U. n. 030/CGF) e il 19 settembre 2011 (testo integrale – C.U. 043/CGF), e per l’effetto 2. annulla la sanzione irrogata alla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. con predetta decisione; 3. compensa fra le parti le spese di lite; 4. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ma con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in EUR 5.000 (cinquemila/00) e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deciso in Roma, in data 20 gennaio 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Luigi Fumagalli F.to Ferruccio Auletta F.to Aurelio Vessichelli
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