DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°108 del 07/03/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/02/2012 NOTO – ADRANO CALCIO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°108 del 07/03/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/02/2012 NOTO – ADRANO CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- Letti gli atti del reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Adrano calcio;
- Considerato che le motivazioni del reclamo sono state trasmesse a questo Giudice Sportivo in data 1 marzo 2012, quindi
oltre il termine previsto dall’art. 29 comma 6 lett.b) del CGS;
PQM
1) dichiara inammissibile il reclamo
2) convalida il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Noto – Adrano calcio 2-1
3) dispone l’addebito della tassa di reclamo sul conto della società Adrano calcio.