F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 98 del 08 marzo 2012 Procedimento disciplinare a carico di MARIO BARTOLOMEO GOFFO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.settoretecnico.figc.il e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 98 del 08 marzo 2012 Procedimento disciplinare a carico di MARIO BARTOLOMEO GOFFO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Casale. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Goffo è stato deferito per violazione dell’art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto federale per aver adito l’Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti di tesserati e società calcistiche senza la preventiva autorizzazione federale; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino all’8/9/2012; - tenuto conto delle argomentazioni del legale del deferito come da separato verbale. Ritenuto che: - la questione verte sotto il duplice profilo dell’iniziativa assunta dal deferito in sede di giurisdizione ordinaria sia davanti al Giudice Penale sia davanti al Giudice Civile senza la preventiva autorizzazione del Presiedente della Figc; - allo scopo non appare integrare i contenuti della richiesta autorizzativa la lettera inviata dal legale del deferito alla Lega Nazionale Dilettanti in data 30/03/2006, sia perché non sottoscritta dal diretto interessato sia perché non indirizzata alla presidenza della Figc; - in adesione alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia a tale mancanza può sopperirsi nell’adire il Giudice Penale mentre per quanto concerne la Giustizia Civile è da ritenersi sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Presidente della Figc, - al riguardo non può condividersi la tesi difensiva del deferito secondo cui l’azione civile è da considerarsi immediata, diretta e automatica conseguenza della sentenza del Tribunale Penale di Torino n. 305/2010; - al riguardo infatti, nella sua motivazione, è dato leggere che “in risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio civile, in ogni caso non può ritenersi conseguenza immediata e diretta del reato”; - il deferito comunque, senza pregiudizio alcuno dell’esercizio del proprio diritto in sede civile, aveva tutto il tempo per richiedere al Presidente della Figc la necessaria autorizzazione ad adire il Giudice Civile, allegando la ridetta sentenza del tribunale Penale di Torino n. 305/2010, ancorché nel frattempo fosse intervenuto il provvedimento di archiviazione da parte del Procuratore Federale del procedimento volto alla verifica dell’autenticità del contratto tra il signor Goffo e la Upd Santenese P.Q.M. dichiara il sig. MARIO BARTOLOMEO GOFFO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino all’8/9/2012.
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