LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 175 DEL 8 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 175 DEL 8 marzo 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei recuperi della Terza e Quarta
giornata ritorno sostenitori della Società Bologna hanno, in violazione della normativa di cui
all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.