COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 08/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 12/ 2/2012 SERSALE – SOVERATO V.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 08/03/2012 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 12/ 2/2012 SERSALE - SOVERATO V. Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C. U. n. 104 del 16.02.2012; letto il reclamo con il quale la società Soverato V. chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, sostenendo che la società Sersale non avrebbe impiegato per la intera durata della gara due giocatori nati dal 1º gennaio 1992 in poi, uno nato dal 1º gennaio 1993 in poi e un giocatore nato dal 1º gennaio 1994 in poi; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società Sersale con le quali chiede il rigetto del reclamo sostenendo che il calciatore Mazzei Antonio, nato nel 1994 subentrato al 9° minuto del secondo tempo in sostituzione del calciatore n. 11 Donnini Antonio nato nel 1993, avrebbe erroneamente indossato la maglia n. 15 appartenente a d altro calciatore in luogo della propria contraddistinta con il n. 14; premesso che nel campionato di Eccellenza le società partecipanti hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio delle gare e per la intera durata della stessa e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, due giocatori nati dal 1º gennaio 1992 in poi, un giocatore nato dal 1º gennaio 1993 in poi e uno nato dal 1º gennaio 1994 in poi per come disposto dal C.U. n. 2 del 4 luglio 2011; rilevato dagli atti ufficiali che la società Sersale, per come si evince dalla distinta dei giocatori partecipanti alla gara, inizialmente ha schierato due giocatori nati dal 1º gennaio 1992 in poi, un giocatore nato dal 1º gennaio 1993 in poi e un giocatore nato dal 1º gennaio 1994 in poi; che all'8º minuto del secondo tempo sostituiva il giocatore n. 11 Donnici Antonio nato il 7.04.1993 (e unico giocatore in campo nato dal 1º gennaio 1993 in poi) con il giocatore n. 15 Brizzi Vincenzo nato il 18.04.1992 e prima di impiegare l'altro giocatore nato il 1º gennaio 1993 in poi passavano 7 minuti (al 15º del secondo tempo il giocatore n. 13 De Sensi Giuseppe nato il 6.03.1993 prendeva il posto del proprio compagno di squadra n. 7 Errigo Simone nato il 31.07.1992; rilevato, altresì, che quanto assunto dalla società Sersale nelle proprie controdeduzioni non trova riscontro negli atti ufficiali, poiché ai sensi dell’art. 35 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce fonte di prova privilegiata; ritenuto, pertanto, che la società Sersale è venuta meno a quanto contemplato dalle norme pubblicate nel Comunicato Ufficiale n.2 del Comitato Regionale Calabria; visto l'art. 17 punto 1 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società SERSALE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) accreditare sul conto della società reclamante la tassa reclamo.
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