COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.03.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.S.D. PRO ROMANS (Campionato Promozione) in merito alla squalifica per tre giornate del proprio calciatore PAJER Marco (in C.U. n° 72 del 23.02.2012).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 80 del 09.03.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO dell’A.S.D. PRO ROMANS (Campionato Promozione) in merito alla squalifica per tre
giornate del proprio calciatore PAJER Marco (in C.U. n° 72 del 23.02.2012).
Con tempestivo reclamo l’A.S.D. PRO ROMANS ha impugnato il provvedimento pubblicato in C.U. n° 72
dd 23.02.2012 con cui il G.S.T. ha squalificato per tre gare effettive il calciatore PAJER Marco “Ai sensi
dell’art. 19, punto 1, lett. e) del C.G.S. Per essere stato espulso al 46’ del secondo tempo per condotta
ingiuriosa nei confronti dell’assistente dell’arbitro n. 1; perché, dopo l’espulsione, continuava a gridare ed
a protestare nei confronti del predetto assistente; perché tardava l’uscita dal campo e vi ottemperava
soltanto dopo diversi richiami dell’arbitro”.
La reclamante nega che egli abbia in qualche modo offeso l’Arbitro e afferma che il ritardo nell’uscita dal
campo è consistito nelle mere operazioni di sostituzione, giacché il calciatore espulso ricopriva il ruolo di
portiere. La reclamante chiedeva di essere ascoltata dalla C.D.T.. Questa ha convocato la società per
l’audizione del 08.03.2012. In tale sede, il vice presidente della società, con appassionata esposizione,
ha ricostruito i fatti in modo compatibile con la refertazione arbitrale e ha chiesto una riduzione della
sanzione.
Il reclamo è parzialmente fondato.
La condotta che ha comportato l’espulsione è stata puntualmente addebitata dall’assistente n° 1 al
calciatore PAJER. Dalla descrizione refertata, però, effettivamente, le espressioni non possono dirsi
“ingiuriose” come erroneamente verbalizzato dall’Arbitro e riportato dal G.S.T., ma meramente
“irriguardose”. Le ulteriori proteste, per quanto plateali, non sono consistite in attività tali da porre alcun
ostacolo ad una regolare continuazione della gara, per i pochi minuti che residuavano. Considerando
unitariamente il complesso dei singoli fatti addebitati al calciatore, questa C.D.T. ritiene di poter
inquadrare la sanzione nell’ottica di una squalifica “minima” per due gare ex art. 19/4 lett. a) C.G.S.
P.Q.M.
La C.D.T. – FVG accogliendo parzialmente il reclamo, così decide:
riduce a 2 (due) giornate di gara la squalifica del calciatore PAJER Marco.
Dispone non addebitarsi la tassa reclamo.
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e
non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
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