COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. CITTA’ DI PIGNATARO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 142 DELL’8- 2-2012 IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI PIGNATARO – CITTA’ DI MINTURNO DEL 22-1-2012 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. CITTA’ DI PIGNATARO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 142 DELL’8- 2-2012 IN RIFERIMENTO ALLA GARA CITTA’ DI PIGNATARO – CITTA’ DI MINTURNO DEL 22-1-2012 CAMPIONATO DI PROMOZIONE La Commissione Disciplinare territoriale, visto il reclamo in epigrafe, le controdeduzioni della società Città di Minturno, e sentita la reclamante come da richiesta; osservato preliminarmente che la reclamante ha dedotto nel suo reclamo l’ingiustizia della decisione del Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo inoltrato dalla stessa reclamante in merito alla gara in epigrafe. Il Giudice aveva infatti rilevato che durante la gara la società Città di Minturno aveva effettuato al 41’ del secondo tempo la sostituzione del numero 7 Petrillo Tommaso (classe 1993) con il numero 16 Sommella Francesco (classe 92) rimanendo in campo senza calciatori nati nel 1993 e quindi in violazione della norma riportata sul C.U. 1 del 4-7-2011 che impone la partecipazione durante tutta la gara di almeno un calciatore nato dopo il 1-1-92, uno nato dopo il 1-1-93 ed uno nato dopo il 1-1-94. Prima che riprendesse il gioco però la società aveva richiesto una seconda sostituzione tra il numero 9 Vezza Federico (classe 1992) ed il numero 13 Uva Michael (classe 1994) per ripristinare la regolarità ma iniziavano delle proteste verbali da parte dei dirigenti e calciatori della società Città di Pignataro che contestavano la regolarità della sostituzione ed il gioco poteva riprendere solo dopo oltre due minuti, tanto che l’Arbitro, al termine della gara, doveva neutralizzare ben nove minuti. Quindi il Giudice riteneva che la gara avesse avuto regolare svolgimento in quanto non riteneva che vi fosse stata violazione delle norme sull’utilizzo di calciatori giovani e confermava il risultato acquisito sul campo Città di Pignataro 0 Città di Minturnomarina 1. La reclamante sostiene che il Giudice abbia errato nel ritenere che la gara si sia svolta regolarmente in quanto dopo la prima sostituzione la società Città di Minturnomarina si era trovata senza calciatori nati dal 1-1-1993 in poi e, quindi, aveva violato formalmente e sostanzialmente la norma richiamata e tale condizione si era protratta per oltre tre minuti. Inoltre la società non aveva richiesta la seconda sostituzione contestualmente alla prima ma aveva ritardato l’effettuazione della ripresa del gioco per consentire appunto la seconda sostituzione causando appunto l’interruzione protrattasi per il tempo indicato. Il reclamo è infondato. Come più volte ribadito dalla Commissione e dagli Organi della Giustizia Sportiva di ultima istanza, la irregolare composizione delle squadre in campo, sia in materia di utilizzo di calciatori “giovani”, sia in materia di numero di calciatori partecipanti, deve avere sostanziale influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara. Tanto che è stato ritenuto che la partecipazione al gioco di 12 calciatori protrattasi per alcuni secondi senza che si verificasse in campo alcuna azione rilevante di gioco non costituisse alterazione della regolarità della gara. Così come non è stata ritenuta influente sulla regolarità della gara la carenza del prescritto numero di calciatori giovani, quando la Società abbia volontariamente rinunziato alla sostituzione con calciatore non giovane, disputando alcuni minuti finali della gara con un uomo in meno. Nel caso che ci occupa la irregolarità lamentata è stata meramente formale in quanto le due sostituzioni non sono state intervallate da fasi di gioco ma solo dalla interruzione della gara e quindi sono risultate sostanzialmente contestuali. In sostanza non vi sono state fasi di gioco, neppure istantanee in cui la società non abbia avuto in campo i calciatori giovani nel numero prescritto. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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