COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CHRISTIAN RUSSO E DEL SIG. GIANLUCA GROSSARDI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF; DEL SIG. ANDREA DAMIANI PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 CGS E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIANOSCARANO 1949 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE CHRISTIAN
RUSSO E DEL SIG. GIANLUCA GROSSARDI PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI
AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF; DEL SIG. ANDREA
DAMIANI PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI
2 E 6 CGS E DELLA SOCIETÀ A.S.D. PIANOSCARANO 1949 AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1
E 2 C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota dell’8.9.2011, comunicava alla società A.S.D.
PIANOSCARANO 1949 “di aver passato agli atti, nulla a tutti gli effetti regolamentari” la lista di
richiesta di tesseramento del calciatore CHRISTIAN RUSSO e successivamente segnalava la
vicenda alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.
Il Collaboratore della Procura esperiva le opportune indagini, dalle quali rilevava che il Presidente
della A.S.D. PIANOSCARANO, Sig. GIANLUCA GROSSARDI, chiedeva in data 1.9.2011 al
competente Ufficio, il tesseramento del calciatore RUSSO CHRISTIAN.
Dalle indagini esperite, risultava che il citato calciatore RUSSO, solamente in data 9.9.2011 si era
regolarmente tesserato per la Società PIANOSCARANO 1949 e che precedentemente a tale data,
esattamente il 4.9.2011, prendeva parte alla gara del campionato di Promozione contro il la
Società FREGENE nonostante risultasse ancora tesserato con la Società VITERBESE CALCIO a
decorrere dal 26.8.2010.
La distinta di tale incontro veniva sottoscritta dal Sig. ANDREA DAMIANI, in qualità di Dirigente
accompagnatore, sottoscriveva le distinte di gara, in cui attestava che tutti i partecipanti
all’incontro, quindi compreso il RUSSO, erano regolarmente tesserati e potevano così prendere
parte alle gare, sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti.
In conseguenza di quanto sopra, la Procura Federale deferiva i soggetti indicati in titolo a questa
Commissione Disicplinare per le violazioni loro ascritte e riportate in oggetto.
I deferiti facevano pervenire memorie difensive nelle quali il calciatore afferma di avere avuto
assicurazione da parte della società VITERBESE sul suo stato libero e dopo che la Società
PIANOSCARANO gli confermava di essere stato svincolato, prendeva parte all’incontro del
4.9.2011 per soli 15 minuti, convinto della correttezza della sua posizione.
Il giorno 8.9.2011, nello stesso giorno della comunicazione della nullità del tesseramento insieme
al Direttore tecnico, si recava negli Uffici della Viterbese che conceddeva subito il trasfermineto,
per cui il giorno successivo (9.9.2011) regolarizzava il tesseramento, partecipando quindi in
posizione regolare all’incontro dell’11.9.2011 contro la Società VIGOR ACQUAPENDENTE.
Il Presidente GROSSARDI anch’egli conferma di essere stato indotto in errore dalla segreteria
della società, avendo riportato in modo sbagliato il nome del calciatore (Ckhristian anziché
Christian). Il Dirigente DAMIANI ci tiene a parecisare che un insieme di casualità inducevano
nell’errore del quale non poteva essere a conoscenza.
Anche in sede di audizione i predetti confermavano integralmente quanto riportato nelle deduzioni
a difesa.
Il rappresentante della Procura insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo
per il calciatore RUSSO CHRISTIAN la squalifica per 2 anni, per il Sig. GROSSARDI GIANLUCA
l’inibizione per 6 mesi, per il Sig. ANDREA DAMIANI l’inibizione per 2 anni e per la Società
PIANOSCARANO 1949 1 punto di penalizzazione ed € 1.000 di ammenda.
La Commissione Disciplinare ritiene, innanzitutto, che i fatti ascritti siano documentalmente provati
e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente, per le più volte esposte motivazioni , di
quella dell’art. 10 comma 6 del C.G.S., che si applica esclusivamente ai tesseramenti e
trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di
cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte
alla gara.
Va quindi fissata la sanzione per i deferiti, ed in tal senso la Commissione ritiene di dover
considerare la circostanza che il calciatore abbia assicurato alla società il suo stato libero,
assicurazione rilevatasi del tutto infondata alla prova dei fatti, come accaduto per il calciatore
RUSSO CHRISTIAN che partecipava illegittimamente all’incontro del 4.9.2011 contro la Società
FREGENE.
Pertanto, va comminata, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, una sanzione pari al
grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato.
Nel caso di specie, è evidente l’irregolarità commessa, in quanto il calciatore in questione ha
partecipato attivamente allegare oggetto del deferimento e che quindi non possa che applicarsi ,
per giurisprudenza consolidata, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni
gara a cui ha preso parte, a carico della Società PIANOSCARANO 1949, così come richiesto dalla
Procura Federale, mentre appaiono eccessive le sanzioni richieste in applicazione della pena
edittale prevista dall’art. 10 comma 6 del C.G.S.
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad eccezione di quella
relativa all’art. 10 comma 6 del C.G.S.; e di applicare al calciatore RUSSO CHRISTIAN la
squalifica per 1 gara, al Presidente GROSSARDI GIANLUCA 1 mese di inibizione; 1 mese di
inibizione al Dirigente Accompagnatore DAMIANI ANDREA; 1 punto di penalizzazione a carico
della Società PIANOSCARANO da scontare nella corrente stagione sportiva 2011/2012 e
l’ammenda di € 1.000 a carico della stessa.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo da quello della comunicazione. Manda
alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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