COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO SEMENTILLI E DEL SIG. CECI FABIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF; DEL SIG. FERDINANDO CRISCUOLO PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 CGS E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALATRI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MATTEO
SEMENTILLI E DEL SIG. CECI FABIO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI
ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF; DEL SIG. FERDINANDO
CRISCUOLO PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10
COMMI 2 E 6 CGS E DELLA SOCIETÀ A.S.D. ALATRI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2
C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 6.9.2011, comunicava alla società A.S.D.
ALATRI “di aver passato agli atti, nulla a tutti gli effetti regolamentari” la lista di richiesta di
tesseramento del calciatore SEMENTILLI MATTEO e successivamente segnalava la vicenda alla
Procura Federale per gli accertamenti del caso.
Il Collaboratore della Procura esperiva le opportune indagini, dalle quali rilevava che il Presidente
della A.S.D. ALATRI, Sig. CECI FABIO, chiedeva in data 1.9.2011 al competente Ufficio, il
tesseramento del calciatore SEMENTILLI MATTEO.
Accertava altresì l’incaricato della Procura, che nonostante il divieto espresso su tale tesseramento
da parte del C.R. Lazio, in quanto risultava tesserato per la Società VIS ARANOVA
STRANGOLAGALLI, il calciatore SEMENTILLI partecipava illegittimamente alla gara del 4.9.2011
del campionato di Promozione contro la Società NUOVA ITRI e che il Sig. FERDINANDO
CRISCUOLO, in qualità di Dirigente accompagnatore, sottoscriveva le distinte di gara, in cui
attestava che tutti i partecipanti all’incontro, quindi compreso il SEMENTILLI, erano regolarmente
tesserati e potevano così prendere parte alle gare, sotto la responsabilità della Società di
appartenenza, giuste le norme vigenti.
Il SEMENTILLI veniva poi regolarmente tesserato , in data 16.12.2011, per la Società S.S.D.
ARPINO.
In conseguenza di quanto sopra, la Procura Federale deferiva i soggetti indicati in titolo a questa
Commissione Disicplinare per le violazioni loro ascritte e riportate in oggetto.
Alla riunine era presente il solo Rappresentante della Procura mentre per i deferiti nessuno era
presente né pervenivano memorie difensive.
Il rappresentante della Procura insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo
per il calciatore SEMENTILLI MATTEO la squalifica per 2 anni, per il Sig. CECI FABIO l’inibizione
per 6 mesi, per il Sig. CRISCUOLO FERDINANDO l’inibizione per 2 anni e per la Società A.S.D.
ALATRI 1 punto di penalizzazione ed € 1.000 di ammenda.
La Commissione Disciplinare ritiene, innanzitutto, che i fatti ascritti siano documentalmente provati
e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente, per le più volte esposte motivazioni , di
quella dell’art. 10 comma 6 del C.G.S., che si applica esclusivamente ai tesseramenti e
trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di
cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte
alla gara.
Va quindi fissata la sanzione per i deferiti, ed in tal senso la Commissione ritiene di dover
considerare la circostanza che il calciatore abbia assicurato alla società il suo stato libero,
assicurazione rilevatasi del tutto infondata alla prova dei fatti, come accaduto per il calciatore
SEMENTILLI MATTEO che partecipava illegittimamente all’incontro del 4.9.2011 contro la Società
VIS ARANOVA STRANGOLAGALLI.
Pertanto, va comminata, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, una sanzione pari al
grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato.
Nel caso di specie, è evidente l’irregolarità commessa, in quanto il calciatore in questione ha
partecipato attivamente allegare oggetto del deferimento e che quindi non possa che applicarsi ,
per giurisprudenza consolidata, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni
gara a cui ha preso parte, a carico della Società ALATRI così come richiesto dalla Procura
Federale, mentre appaiono eccessive le sanzioni richieste in applicazione della pena edittale
prevista dall’art. 10 comma 6 del C.G.S.
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad eccezione di quella
relativa all’art. 10 comma 6 del C.G.S.; e di applicare al calciatore SEMENTILLI MATTEO la
squalifica per 1 gara, al Presidente CECI FABIO (alll’epoce dei fatti Presidente della Società
ALATRI) 1 mese di inibizione; 1 mese di inibizione al Dirigente Accompagnatore CRISCUOLO
FERDINANDO; 1 punto di penalizzazione a carico della Società ALATRI da scontare nella
corrente stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di € 1.000 a carico della stessa.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo da quello della comunicazione. Manda
alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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