• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO
BONO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 23
COMMA 1 DELLE NOIF, DEL SIG. PROFETA CARLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 23 COMMA 1 DELLE NOIF E ART. 35
COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. PIERALICE ENRICO
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S., DELLA SOCIETA’ POL. D. AUDACE
GENAZZANO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI
DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO TIVOLI CINETO R. PER
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO
BONO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 23
COMMA 1 DELLE NOIF, DEL SIG. PROFETA CARLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 23 COMMA 1 DELLE NOIF E ART. 35
COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. PIERALICE ENRICO
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S., DELLA SOCIETA’ POL. D. AUDACE
GENAZZANO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI
DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO TIVOLI CINETO R. PER
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S.
Il Comitato Regionale Lazio con nota del 21.1.2011 segnalava alla Procura Federale che la
oscietà AUDACE GENAZZANO, militante nella stagione 2010/2011 nel Campionato di I Categoria,
pur avendo tesserato il Sig. ASCENZI MAURIZIO quale tecnico della prima squadra, lo stesso non
compariva nelle distinte ufficiali di gara, tanto da ritenere che le funzioni di allenatore fossero svolte
da persona non in possesso dei necessari requisiti.
Dalle indagini esperite, la Procura federale ha rilevato preliminarmente che l’ASCENZI risultava,
dalla consultazione dell’archivio del Settore Tecnico della F.I.G.C., allenatore di base regolarmente
tesserato per la POL. AUDACE GENAZZANO. Acquisiva n. 14 copie delle distinte di gara
relativamente al periodo dal 3.10.2012 al 9.1.2011, ed in nessuna di queste veniva inserito come
tecnico l’ASCENZI; mentre al suo posto era sempre indicato il Sig. BONO MARCO,
massaggiatore della squadra.
Veniva ascoltato il Sig. ASCENZI MAURIZIO, il quale riferiva di non aver potuto assolvere al suo
impegno di allenatore a causa di un intervento chirurgico subito al ginocchio, e che si avvaleva
della collaborazione del Sig. BONO MARCO, pur sapendo che era sprovvisto del titolo abilitante.
Interrogato il BONO dichiarava di aver passato tutta la sua vita calcistiva nella Società
GENAZZANO, assumendo l’incarico di responsabile del Settore Giovanile e che l’ASCENZI, in
considerazione della ventennale amicizia con lui, gli offriva la collaborazione nella conduzione
tecnica della squadra.
L’incaricato della Procura, asoltava altri tesserati F.I.G.C. appartenenti a Società consorelle
partecipanti allo stesso campionato, i quali afermavano di considerare l’effettivo tecnico della POL.
GENAZZANO, il Sig,. BONO MARCO, circostanza avallata da un controllo personale effettuato dal
Collaboratore Federale in occasione della gara del 6.3.2011 AUDACE GENAZZANO – ROCCA
PRIORA – Campionto di I Categoria.
Per definire compiutamente l’evolversi istruttorio, il collaboratore della Procura riteneva di ascoltare
anche i Sigg.ri CIPPITELLI GIANLUCA e PIERALICE ENRICO, rispettivamente allenatore e
dirigente della A.S.D. PRO TIVOLI CINETO R., ma i predetti non si presentavano, nonostante
regolare convocazione, per cui venivano deferiti, il primo davanti alla Commissione Disciplinare
Tecnica e il secondo a questa Commissione Disciplinare.
Per tutto quanto sopra esposto, venivano deferiti a questa Commissione i soggetti indicati in titolo,
per le violazioni loro ascritte e riportate in epigrafe:
Alla riunione indetta dalla Commissione Disciplinare era presente il Rappresentante della Procura
Federale, mentre per i deferiti nessuno era comparso né pervenivano memorie difensive.
Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti
chiedendo per i Sigg.ri BONO MARCO e PROFETA CARLO l’inibizione per mesi 3, per il Sig.
PIERALICE ENRICO l’inibizione per mesi 2, per la Società AUDACE GENAZZANO € 400 di
ammenda e per la Società PRO TIVOLI CINETO € 200 di ammenda.
Questa Commissione Disciplinare, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in
modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata dalla Procura.
Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, e di applicare ai Sigg.ri
BONO MARCO e PROFETA CARLO l’inibizione per mesi 3, al Sig. PIERALICE ENRICO
l’inibizione per mesi 2, alla Società AUDACE GENAZZANO € 400 di ammenda
Nulla a carico della Società PRO TIVOLI CINETO in quanto inattiva a far data dal 5.8.2011.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo da quello della comunicazione. Manda
alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARCO
BONO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 23
COMMA 1 DELLE NOIF, DEL SIG. PROFETA CARLO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1
COMMA 1 DEL C.G.S. IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 23 COMMA 1 DELLE NOIF E ART. 35
COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. PIERALICE ENRICO
PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S., DELLA SOCIETA’ POL. D. AUDACE
GENAZZANO A TITOLO DI RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI
DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO TIVOLI CINETO R. PER
RESPONSABILITA’ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S."