COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SANTA CROCE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI RIPETIZIONE DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 100 A SUO CARICO E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORI UTTARO ANDREA E SCIPIONE DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 43 DEL 23.2.2012 (Gara: REAL CASTELLONE – ATLETICO SANTA CROCE del 19.2.2012 – Campionato III
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO SANTA CROCE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
RIPETIZIONE DELLA GARA, DI AMMENDA DI € 100 A SUO CARICO E DI SQUALIFICA PER 4
GARE A CARICO DEI CALCIATORI UTTARO ANDREA E SCIPIONE DANIELE ADOTTATI
DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 43
DEL 23.2.2012
(Gara: REAL CASTELLONE – ATLETICO SANTA CROCE del 19.2.2012 – Campionato III
Categoria Latina)
La Commisisone Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
rilevato preliminarmente che il ricorso non è stato trasmesso alla controparte e quindi è
inammissibile nella parte relativa alla ripetizione della gara disposta con il provvedimento
impugnato;
rilevato che le sanzioni disciplinari irrogate, stante la dinamica e le conseguenze della rissa che ha
coinvolto un alto numero di calciatori di entrambe le squadre, possono essere ridimensionate nei
termini di cui al dispositivo
DELIBERA
Di dichiarare il reclamo inammissibile nella parte relativa al risultato della gara;
di ridurre l’ammenda a carico della Società ATLETICO SANTA CROCE da € 100 ad € 50;
di ridurre la squalifica a carico del calciatore UTTARO ANDREA da 4 a 3 gare e SCIPIONE
DANIELE da 4 a 2 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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